La cessazione ha effetto dall’anno d'imposta in cui si verifica la modifica, lasciando valido il primo anno di concordato se la modifica avviene nel secondo.
La causa di cessazione legata alla modifica della compagine sociale non ha una portata generale, ma interessa solo specifiche categorie di contribuenti.
Tipo di Soggetto | Causa Cessazione? |
---|---|
Società di persone e associazioni professionali (art. 5 TUIR) | SÌ |
Società di capitali non in regime di trasparenza | NO |
SRL in regime di trasparenza | NO |
Imprese familiari | NO |
Per i soggetti interessati, la normativa ha limitato la causa di cessazione al solo caso in cui il numero dei soci o associati aumenti (salvo il subentro di più eredi).
Tipo di Modifica | Causa Cessazione? |
---|---|
Aumento dei soci (es: ingresso di un nuovo socio) | SÌ |
"Cambio" dei soci (uno esce, uno entra, numero invariato) | NO |
Diminuzione dei soci (per recesso, esclusione, ecc.) | NO |
Eccezione: Aumento dei soci per subentro di più eredi | NO |
Variazione delle quote di partecipazione (a parità di soci) | NO |
Variazione della qualifica del socio (es. da accomandante ad accomandatario) | NO |
Variazione delle modalità di riparto degli utili | NO |