
L’ordinanza n. 6530/2026 ribadisce che, nel regime delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, le spese sono qualificate come pubblicitarie in presenza dei requisiti di legge e dell’effettiva attività promozionale. Nonostante l’abrogazione dell’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, la disciplina è sostanzialmente confluita nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, confermando la continuità del regime agevolativo. Il nodo centrale resta quello probatorio: ciò che rileva è la dimostrazione concreta dell’attività di sponsorizzazione, mentre risultano irrilevanti le valutazioni sull’antieconomicità della spesa.

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