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Adempimenti

Dal 1° maggio ritenute sulle provvigioni di agenzie di viaggio e soggiorno

8 Aprile 2026
Dal 1° maggio ritenute sulle provvigioni di agenzie di viaggio e soggiorno

A partire dal 1° maggio 2026 (termine così fissato dall’art. 6 del Decreto fiscale) saranno soggette a ritenuta anche le provvigioni percepite:
• dalle agenzie di viaggio e turismo;
• dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
• dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 1° maggio 2026, le provvigioni di agenzie di viaggio, agenti marittimi/aerei e petroliferi saranno soggette a ritenuta del 23% (50% delle provvigioni). Differimento per adeguamenti procedurali.