L’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus denominato Covid-19 ha avuto notevoli ripercussioni, oltre che nell’ambito sociale, anche nel mondo del lavoro. Il periodo di lockdown e la crisi di molte attività, infatti, hanno visto numerosi posti di lavoro a rischio e creato una situazione di profonda incertezza.
Per fornire risposta a queste problematiche, sin dall’inizio di tale emergenza sono stati adottati, da parte del nostro Governo, molteplici interventi normativi in tema di ammortizzatori e di sostegno al reddito dei lavoratori, introducendo, tra le molteplici disposizioni, il c.d. “blocco dei licenziamenti”.
Con le previsioni di cui all’articolo 46 del cd. Decreto Cura Italia, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, dunque, veniva preclusa la possibilità di procedere a licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento) e per la durata di 60 giorni. Per effetto, poi, del successivo Decreto Rilancio, il divieto è stato esteso per 5 mesi.
Infine, l’articolo 14 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha ulteriormente prorogato il divieto in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo ammettendo, però alcune eccezioni, tra le quali le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Con il presente intervento, dunque, intendiamo analizzare le criticità attinenti al blocco dei licenziamenti nei casi di cambio di appalto.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati