In tema di agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità la legge consente, al verificarsi di determinate condizioni, di godere di permessi retribuiti o di congedi per la cura e l’assistenza del disabile.
La normativa stabilisce che ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, siano concessi, in alternativa, riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Diversamente, ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili minori di 3 anni spettano, alternativamente: 3 giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore; il prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione; permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro pari a 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
Poste le suddette premesse, con il presente intervento vogliamo fornire chiarimenti in merito alla possibilità di accesso ai congedi previsti per l’emergenza Covid-19 per l’assistenza a familiari con disabilità, alla luce dell’iter di conversione in legge del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
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