Circolare monografica
IMPOSIZIONE FISCALE

Trattamento fiscale dei contributi erogati dalle Regioni ai lavoratori autonomi colpiti da Covid-19

Il bonus non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori

a cura di studiomarini.net | 9 Febbraio 2021
Trattamento fiscale dei contributi erogati dalle Regioni ai lavoratori autonomi colpiti da Covid-19

L’Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 3 febbraio 2021, n. 84 - ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ex art. 10-bis , D.L. n. 137/2020.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il bonus per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 erogato ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell'istanza, non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF in fase di erogazione e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori.

Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, laddove costoro posseggano un reddito di lavoro autonomo anche per costoro il bonus economico non rileva ai fini dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte al momento dell'erogazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La crisi economica del 2020 in Italia ha portato il Governo Conte a istituire indennità per i lavoratori colpiti dalla pandemia. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale di tali contributi.