Con le previsioni di cui all’articolo 8 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”,vengono introdotte nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, valevoli per l’anno 2021, che si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2021.
Già il Legislatore, con specifico riferimento agli interventi per l’anno 2021, con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio) e con effetti dal 1° gennaio, disponeva che i datori di lavoro che avrebbero dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza sanitaria potevano (e tuttora possono) proporre domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane.
Ora, le previsioni di cui all’articolo 8 del cosiddetto Decreto Sostegni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70, consentono ai medesimi datori di lavoro di poter usufruire di massimo 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, mentre di massimo 28 settimane nel caso di trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
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