Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021, n. 172, divengono operative le disposizioni contenute nel D.L. 20 luglio 2021, n. 103, recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”.
In particolare, il predetto decreto contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
Tra queste, infatti, viene previsto un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, precludendosi, tuttavia, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restando, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e le procedure di licenziamento in corso.
Sempre per queste medesime attività, inoltre il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. Decreto "Sostegni-bis" (convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021 ), prevede che, dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 ) al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione dell’attività
Sul punto, con Circolare del 9 agosto 2021, n. 125, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’accesso alle predette misure.
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