Con le previsioni di cui all’articolo 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a decorrere dallo scorso 15 ottobre il possesso del Green pass è divenuto obbligatorio per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati.
Per poter accedere a qualsiasi luogo di lavoro, dunque, ogni dipendente dovrà esibire la propria certificazione verde. Ma come comportarsi nei confronti dei lavoratori che ne risultano sprovvisti?
La soluzione è contenuta nel comma 6 del predetto articolo 3 del D.L. n. 127 che statuisce l’imputazione di assenza non giustificata per quei dipendenti che comunichino di non essere in possesso di green pass o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
Con il presente intervento, dunque, vogliamo analizzare i riflessi sulla retribuzione del lavoratore a fronte dell’indicazione dell’assenza per mancanza di Green pass.
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