Tra le principali novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) è da segnalarsi la profonda revisione della normativa in materia di ammortizzatori sociali che apporta sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Non esulano, dunque, dalla predetta riforma i fondi di solidarietà bilaterale. Per espressa previsione della Legge di bilancio 2022, infatti, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio e per un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della Cassa integrazione ordinaria, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.
Inoltre, a far tempo dalla medesima data del 1° gennaio 2022, i nuovi Fondi di solidarietà che si costituiscano devono obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno un dipendente.
Dopo aver analizzato le nuove disposizioni in materia di Cassa integrazione e Fondi di integrazione salariale, il presente intervento si soffermerà sulla disamina dei Fondi di solidarietà bilaterale e, in particolare, del settore delle attività professionali.
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