Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino della normativa (legge n. 234/2021) ha apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma. In particolare, è stato precisato che i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, hanno assegnato un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare, per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis , D.Lgs. n. 148/2015 è fissato al 30 giugno 2023. Al riguardo, l’INPS precisa che tutti i fondi esistenti, compresi gli ultimi istituiti (ovvero quello del settore servizi ambientali e quello per le attività professionali), risultano costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020. Conseguentemente, la data del 31 dicembre 2022 - stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi - riguarda tutti i Fondi di solidarietà attualmente esistenti.
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