Con la previsione di cui all’articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, cosiddetta Legge di Bilancio 2023, viene statuito che, “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citatoarticolo 1, comma 121 , della Legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
La Legge di Bilancio 2022, infatti, aveva introdotto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Successivamente, per espressa previsione del Decreto Aiuti Bis (D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito in Legge 21 settembre 2022, n. 142), è stata innalzata da 0,8% a 2,0% la misura dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 in riferimento alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.
Intervenendo su tale assetto normativo, dunque, la Legge di Bilancio 2023 conferma, anche per il 2023, il valore del 2% con riguardo all’esonero contributivo a favore della quota Inps a carico dei lavoratori dipendenti e ne aumenta, sino al 3%, la misura qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
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