Come avviene ogni anno, la pubblicazione della Legge di Bilancio porta con sé numerose novità per il mondo del lavoro.
Tra gli aspetti più rilevanti per il 2023, il comma 63, art. 1 , della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente se erogati nel corso di quest’anno.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (e succ. mod.), cosiddetta Legge di Stabilità 2016, infatti, istituiva, a decorrere dal 2016, la cd. detassazione dei premi di risultato nel settore privato, fissando, nella misura del 10%, la ritenuta a titolo d’imposta (cd. imposta sostitutiva) da applicarsi ai premi di produzione, in luogo dell’ordinaria tassazione calcolata secondo gli scaglioni di reddito ex art. 11 del TUIR.
In seguito, a cura della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, cd. Legge di Bilancio 2017, e dell’art. 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state introdotte modifiche alla previgente disciplina.
Come va applicata, dunque, la nuova imposta sostitutiva? Con il presente contributo vogliamo dare risposta a questo quesito e fornire un quadro dell’istituto del premio di risultato.
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