Circolare monografica
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Esonero contributi dipendenti: da luglio innalzamento di 4 punti percentuali

Analisi della normativa vigente e misura applicabile nell’anno in corso

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 1 Giugno 2023
Esonero contributi dipendenti: da luglio innalzamento di 4 punti percentuali

L’articolo 39, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro), ha previsto che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.”

In particolare, l’articolo 1, comma 281, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023), prevede che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (cd. Legge di Bilancio 2022), sia riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima; nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro; nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Nonostante sia di recente introduzione, la disciplina sulla riduzione del cuneo fiscale ha già subito numerose modifiche. Con il presente intervento, dunque, vogliamo analizzare questa normativa, ponendo l’accento sulla misura applicabile nell’anno in corso.

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