Confermata anche per il 2024 l’imposizione al 5%, con un limite pari a 3.000 euro, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.
Questo è quanto dispone il comma 18 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024, Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che si pone in continuità con il dettato del comma 63 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Infatti, già per il 2023, era stata stabilita una riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (e succ. mod.), cosiddetta Legge di Stabilità 2016, istituiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, la c.d. “detassazione” dei premi di risultato nel settore privato, fissando, nella misura del 10%, la ritenuta a titolo d’imposta (c.d. imposta sostitutiva) da applicarsi ai premi di produzione, in luogo dell’ordinaria tassazione calcolata secondo gli scaglioni di reddito ex art. 11 del TUIR.
In seguito, a cura della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. Legge di Bilancio 2017, e dell’art. 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state introdotte modifiche alla disciplina.
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