Una recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (n. 28171 del 31 ottobre 2024 ) offre lo spunto per fornire chiarimenti in ordine alla particolare ipotesi in cui l’intimazione del recesso sia inviata all'indirizzo comunicato dal lavoratore all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante esso sia poi stato cambiato senza informarne il datore. Dopo aver riepilogato i requisiti di forma del licenziamento, la tutela applicabile in presenza di un licenziamento intimato solo oralmente nonché le regole per la sua impugnazione, illustriamo il contenuto della citata decisione.
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