Con la Sentenza n. 29/2025, il Tribunale di Vicenza ha annullato un licenziamento per superamento del comporto, adducendo come la firma del lavoratore apposta a una comunicazione aziendale di modifica del contratto collettivo non implica, di per sé, un’effettiva adesione consapevole.
In assenza di prova della possibilità di negoziare la variazione e della conoscenza dei suoi effetti, il nuovo contratto non può ritenersi validamente applicato, rendendo nullo il recesso fondato su condizioni meno favorevoli.
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