Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone l'assolvimento dell'obbligo di dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti o addirittura inferiori; nel caso di specie (Cass. Sentenza n. 18063/2025 ) è evidente come non mancasse l'alternativa all'estinzione del rapporto e che non si potesse configurare l'impossibilità di un repêchage, solo perché il lavoratore aveva rifiutato una determinata ricollocazione per motivi personali legati all'orario di lavoro.
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