
Non vi è alcuna condotta antisindacale se il datore di lavoro, pur avendo disatteso norme di legge o collettive che impongono l’informazione e il confronto in sede sindacale, ha assicurato il perseguimento in concreto dell’interesse cui tali norme sono preordinate, mediante altre forme di interlocuzione, come per esempio via whatsapp, giustificate da contingenti situazioni di fatto.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’Ordinanza n. 789 depositata il 14 gennaio 2026 , stabilisce un principio fondamentale nel diritto del lavoro: il datore di lavoro non commette un comportamento antisindacale se informa le organizzazioni sindacali (OS) su questioni organizzative tramite messaggi Whatsapp, purché non interferisca con l'attività sindacale e rispetti le regole di trasparenza e confronto.

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