
Con l’Ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1633 , la Corte di cassazione torna ad affrontare alcuni temi centrali della responsabilità datoriale in materia di infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al riparto degli obblighi prevenzionistici nel distacco del lavoratore, affermando che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul datore di lavoro distaccatario, quale soggetto che organizza e dirige concretamente l’attività lavorativa, mentre quelli di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni e di verifica preventiva delle condizioni generali di sicurezza del luogo di lavoro gravano sul datore di lavoro distaccante.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato che attribuisce al distaccatario la responsabilità principale in materia di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione, pur ribadendo la permanenza di specifici obblighi informativi e formativi in capo al datore di lavoro distaccante.

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