Commento
SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabilità per infortunio: la centralità degli obblighi prevenzionistici del distaccatario

di Giovanni Improta | 19 Marzo 2026
Responsabilità per infortunio: la centralità degli obblighi prevenzionistici del distaccatario

Con l’Ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1633 , la Corte di cassazione torna ad affrontare alcuni temi centrali della responsabilità datoriale in materia di infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al riparto degli obblighi prevenzionistici nel distacco del lavoratore, affermando che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul datore di lavoro distaccatario, quale soggetto che organizza e dirige concretamente l’attività lavorativa, mentre quelli di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni e di verifica preventiva delle condizioni generali di sicurezza del luogo di lavoro gravano sul datore di lavoro distaccante.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato che attribuisce al distaccatario la responsabilità principale in materia di sicurezza durante l’esecuzione della prestazione, pur ribadendo la permanenza di specifici obblighi informativi e formativi in capo al datore di lavoro distaccante.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il distacco di un lavoratore implica responsabilità condivise tra datore di lavoro distaccante e distaccatario. Il primo deve informare e formare il lavoratore sui rischi delle mansioni, mentre il secondo è responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato che la responsabilità principale in materia di sicurezza grava sul distaccatario, con obblighi informativi e formativi per il distaccante.