La Corte costituzionale, con Sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite massimo di risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore assunto con le tutele previste dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, comminato dai datori di lavoro c.d. sottosoglia, cioè con un numero di dipendenti non superiore a 15 nel Comune e comunque non superiore a 60 su tutto il territorio nazionale. L’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede(va) infatti una forbice di risarcimento tra 3 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la fissazione di tale soglia massima atteso che non consente di personalizzare l’adeguatezza e congruità del risarcimento e di garantirne la funzione deterrente della conseguenza di un licenziamento disposto illegittimamente dal datore di lavoro.
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