L'Opinione
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Illegittimo il limite massimo di 6 mensilità di risarcimento

di Giuseppe Buscema | 28 Luglio 2025
Illegittimo il limite massimo di 6 mensilità di risarcimento

La Corte costituzionale, con Sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del limite massimo di risarcimento previsto in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore assunto con le tutele previste dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, comminato dai datori di lavoro c.d. sottosoglia, cioè con un numero di dipendenti non superiore a 15 nel Comune e comunque non superiore a 60 su tutto il territorio nazionale. L’articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede(va) infatti una forbice di risarcimento tra 3 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la fissazione di tale soglia massima atteso che non consente di personalizzare l’adeguatezza e congruità del risarcimento e di garantirne la funzione deterrente della conseguenza di un licenziamento disposto illegittimamente dal datore di lavoro.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte costituzionale ha eliminato il limite massimo di 6 mensilità per il risarcimento ai lavoratori illegittimamente licenziati dai datori di lavoro “sottosoglia”, rendendo l’indennizzo personalizzabile.