L'Opinione
LAVORO SUBORDINATO

Somministrazione a tempo indeterminato e limiti di legittimità

di Massimo Braghin | 10 Ottobre 2025
Somministrazione a tempo indeterminato e limiti di legittimità

Con l’Ordinanza n. 25339/2025 , la Cassazione ribadisce che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima solo se prevista da accordi stipulati con sindacati comparativamente più rappresentativi. Gli accordi aziendali sottoscritti dalla RSU non sono sufficienti a tal fine. In caso di illegittimità, si configura un rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore sin dall’inizio della prestazione, con obbligo di reintegra e pagamento delle retribuzioni. Esclusa l’applicazione analogica del regime risarcitorio previsto per i contratti a termine.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25339/2025, ha stabilito che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è legittima solo se prevista da accordi con sindacati rappresentativi, escludendo la validità degli accordi aziendali RSU. In caso di illegittimità, si configura un rapporto diretto tra lavoratore e utilizzatore.