
La Risposta n. 14/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo nell’ambito di car policy che prevedono una partecipazione del dipendente ai costi del veicolo. Viene ribadito che solo il valore convenzionale del fringe benefit, determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, può essere neutralizzato tramite trattenute, mentre le somme eccedenti devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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