Con Circolare 16 gennaio 2024, n. 11 , l’INPS ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’art. 1, comma 15, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici.
L’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo, relativamente alla tredicesima mensilità - o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024 - il citato articolo 1, comma 15 , della Legge di Bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.
Le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.
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