Definire le attività riservate, o attribuite («anche in via non esclusiva») ai professionisti iscritti a 14 Ordini e Collegi, prevedendo che sia loro riconosciuta una «competenza specifica» e stabilendo, sentiti i Consigli nazionali, una disciplina delle specializzazioni pure in convenzione con le università, che avranno un ruolo rilevante nella formazione continua, «irrobustita» con «un minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale».
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