
La tutela speciale per le emergenze climatiche in agricoltura si applica fino a fine anno. I datori di lavoro, infatti, in tutti i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per intemperie stagionali (dall'afa al gelo), in periodi ricompresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, possono applicare il regime derogatorio in materia di cassa integrazione guadagni introdotto, a inizio estate, con la legge n. 133/2025 di conversione del cosiddetto decreto sostegni (dl n. 92/2025 ).

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