L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 17 settembre 2024, prot. n. 6774 – ha indicato ai propri Uffici territoriali una lista degli illeciti che possono essere oggetto della nuova diffida disciplinata dall’art. 6 , D.Lgs. n. 103/2024, sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Com’è noto, l’INL – con la precedente Nota prot. n. 1357/2024 – aveva chiarito diversi contenuti del decreto, fra i quali l’ambito di applicazione, i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e, per l’appunto, i limiti di applicabilità della nuova diffida amministrativa che, se seguita da una regolarizzazione delle violazioni accertate, consente di andare esente dal pagamento della relativa sanzione.
Ora, l’INL – con Nota prot. n. 6774/2024 – ha reso noto un elenco degli illeciti in materia lavoristica che possono ritenersi assoggettabili alla nuova procedura di diffida.
Al riguardo, nello stilare l’elenco, l’Ispettorato ha adottato una interpretazione che esclude le violazioni legate al tema della “sicurezza sociale”, ricordando altresì che anche gli illeciti compresi nell’elenco potranno ritenersi esclusi dalla nuova diffida “qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 , D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 , D.Lgs. n. 124/2004”; al riguardo, peraltro, nel tenere conto dei precedenti sanzionatori, l’Ispettorato ha precisato che:
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