L'Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 10 aprile 2025, n. 25 – ha fornito dei chiarimenti in merito all'ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l'importo dei contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l'importo massimo annualmente deducibile di € 5.164,57), ex art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005.
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