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MODELLI E DICHIARAZIONI

730 precompilato: quando è necessario modificare o integrare il modello

3 Giugno 2025
730 precompilato: quando è necessario modificare o integrare il modello

È possibile inviare il modello 730 precompilato senza modifiche se i dati sono completi e corretti. Accettando il modello senza modifiche si riducono i controlli formali, mentre in caso di modifiche l’Agenzia può richiedere documentazione di supporto sulle variazioni effettuate.

La modifica o l’integrazione della dichiarazione, se si notato errori, omissioni o mancanze, è necessaria, d’altro canto, per evitare controlli documentali da parte dell’Agenzia delle Entrate. La responsabilità della correttezza dei dati dichiarati rimane sempre in capo al contribuente, anche in presenza di modello precompilato.

Quando è necessario modificare o integrare il modello

  • Se alcuni dati risultano errati, incompleti o mancanti (ad esempio, redditi non presenti, spese detraibili/deducibili non inserite, errori nei dati dei familiari a carico, omissioni di oneri o crediti d’imposta).
  • Se si riscontrano errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale o se sono sopraggiunti nuovi documenti che modificano la situazione fiscale.
  • Se si devono correggere o integrare dati che incidono sul calcolo dell’imposta, del credito o del debito d’imposta.
  • In caso di modifiche sostanziali (redditi, oneri, altre informazioni rilevanti), la dichiarazione si considera modificata e l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli anche sulle parti variate.

Situazione modello 730 precompilato

Azione consigliata

Vantaggi/Svantaggi principali

Dati corretti e completi

Inviare senza modifiche

Controlli ridotti, procedura più rapida

Errori, omissioni o dati mancanti

Modificare/integrare

Corregge la posizione fiscale, ma espone a possibili controlli

Solo aggiornamento dati anagrafici non rilevanti

Inviare senza modifiche

Nessun impatto su imposta, controlli ridotti

Correzione dati del sostituto d’imposta

Inviare con correzione

Possibile invio integrativo entro il 25 ottobre

Nuovi oneri o redditi sopraggiunti

Modificare/integrare

Necessario per evitare errori e sanzioni

Quando il 730 precompilato non viene predisposto?

Contribuenti che hanno presentato più dichiarazioni per l’anno d’imposta precedente - La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento al periodo d’imposta prece dente (es. anno 2023 rispetto al 730/2025 relativo al 2024), il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, in quanto, in tale ipotesi, non sarebbe possibile per l’Agenzia delle Entrate individuare la dichiarazione dalla quale trarre le informazioni da inserire nella dichiarazione precompilata (circolare A.d.E. 23 marzo 2015, n. 11, § 1.4).

Contribuenti per i quali non è terminata l’attività di liquidazione della dichiarazione presentata per l’anno d’imposta precedente - Nel caso in cui per la dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente non sia ancora conclusa, al momento della elaborazione del modello 730 precompilato, l’attività di controllo automatizzato da par te dell’Agenzia delle Entrate:

  • la dichiarazione è comunque predisposta;
  • non sono però riportati nel modello 730 precompilato i dati che potrebbero essere modificati dopo l’attività di liquidazione automatizzata, come ad esempio l’eccedenza a credito, e di tale circostanza viene dato avviso al contribuente (circolare A.d.E. 23 marzo 2015, n. 11, § 1.5).

Coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta - Anche se l’anno precedente è stato presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle Entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.

Eredi - Dal 2021, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’erede una dichiarazione precompilata contenente i dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (comunicati all’Agenzia delle Entrate dagli enti esterni), nonché delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria.

Sullo stesso argomento:Dichiarazione 730