La Cassazione - con Ordinanza 27 maggio 2025, n. 14157 - ha affermato che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non può imputarsi al datore di lavoro alcuna responsabilità nel caso in cui il lavoratore, pur lamentando una patologia asseritamente collegata alle mansioni svolte, protragga l'assenza dal servizio mediante “l'aggancio” sistematico di periodi di ferie e aspettativa senza che ciò produca alcun miglioramento dello stato di salute.
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