L’Agenzia delle Entrate - con Risposta ad Interpello 10 luglio 2025, n. 187 - ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario non dirigenziale.
Al riguardo, l’AE ha affermato che non è possibile qualificare le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali” alla stregua di prestazioni aggiuntive, ex art. 89, comma 2, CCNL Area Sanità 2019-2021, anche ove le prime siano erogate per l'abbattimento delle liste di attesa o per far fronte alle carenze di organico.
L'imposta sostitutiva del 15% prevista dall'art. 7 , D.L. n. 73/2024 non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali”, diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021 espressamente individuate dalla norma agevolativa.
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