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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Validità della lettera di licenziamento inviata al domicilio del lavoratore

17 Luglio 2025
Validità della lettera di licenziamento inviata al domicilio del lavoratore

La Cassazione – con ordinanza del 15 giugno 2025, n. 15987 – è intervenuta in merito alla validità degli atti recettizi (quali la lettera di licenziamento), per chiarire che la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. può essere superata solo mediante prova contraria da parte del destinatario, che dimostri l'oggettiva e incolpevole impossibilità di avere notizia dell'atto giunto nel luogo di destinazione.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non rilevano, a tal fine, comportamenti di terzi (come il familiare convivente che occulta l'atto) né lo stato psicofisico del destinatario, se non idonei a provare tale impossibilità: la prova richiesta, infatti, attiene infatti non alla mancata conoscenza in sé, ma all'impossibilità di conseguire la conoscenza per cause oggettive e non imputabili.

Sullo stesso argomento:Illegittimità del licenziamento