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IMPOSIZIONE FISCALE

Lavoro sportivo dilettantistico e premi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

2 Ottobre 2025
Lavoro sportivo dilettantistico e premi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 , fornisce importanti indicazioni circa il trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, secondo il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

In particolare, il documento di prassi:

  • confermata l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei compensi fino a 15.000 euro annui percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti, anche se detti compensi derivano da contratti di lavoro autonomo;
  • a tal fine, il lavoratore deve rilasciare un’apposita autocertificazione all’ente erogatore per attestare i compensi complessivi percepiti nell’anno solare, al fine di non applicare la ritenuta d’acconto in modo automatico per importi inferiori a tale soglia;
  • l’ammontare dell’importo escluso, in quanto complessivamente individuato, non va ragguagliato al periodo di lavoro nell’anno e, per la medesima ragione, in un anno d’imposta il lavoratore sportivo può fruire di un’unica soglia di esclusione, anche qualora abbia stipulato più contratti di lavoro sportivo durante l’anno (rilasciando alle ASD certificazioni multiple).

Il chiarimento riguarda anche i lavoratori sportivi che accedono al regime forfetario (Legge n. 190/2014). Secondo le Entrate:

  • l’importo di 15.000 euro rappresenta la soglia di non imponibilità da cui si calcola il reddito imponibile,
  • applicando il coefficiente di redditività solo sulla parte eccedente quella soglia.

La risposta dettaglia inoltre che i premi sportivi corrisposti a titolo di risultato o per la partecipazione a raduni e competizioni nazionali o internazionali sono sottoposti a ritenuta a titolo d’imposta del 20%, in linea con l’art. 30 del D.P.R. 600/1973, ma le ritenute sui premi non sono soggette a obbligo di certificazione da parte degli enti erogatori.

Rilevante, infine, l’interpretazione riguardante l’IRAP: per i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi dilettanti inferiori a 85.000 euro non vi è rilevanza ai fini della base imponibile IRAP. Tuttavia, compensi pari o superiori a tale importo rilevano integralmente.

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Questo documento fa parte del FocusRiforma lavoro sportivo