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INPS, PRESTAZIONI

Dimissioni per giusta causa del lavoratore e diritto alla fruizione dell’indennità NASpI

19 Marzo 2026
Dimissioni per giusta causa del lavoratore e diritto alla fruizione dell’indennità NASpI

La Cassazione – con ordinanza dell’11 marzo 2026, n. 5445 – è intervenuta sulla condanna comminata all’INPS al pagamento di alcune somme a titolo di NASpI in seguito alle dimissioni del lavoratore per giusta causa, motivate dal mancato versamento della contribuzione obbligatoria all’Istituto per sedici mesi.

Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato che il mancato versamento della contribuzione era stata continuativa fin dall’assunzione ed era perdurata fino al momento delle dimissioni: pertanto, l’inadempimento era in essere già al momento del recesso da parte del lavoratore.

In tal senso, una tale condotta lede il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore per via del costante e reiterato mancato pagamento dei contributi, con conseguente grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede, configurando una delle ipotesi di giusta causa delle dimissioni che legittimano quindi la corresponsione della NASpI.

Riferimenti normativi:

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