La Cassazione, con la sentenza n. 5310/2026, afferma che il reclamo contro l’omologazione ex art. 51 CCII è ammissibile solo per i soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel procedimento, mediante tempestiva partecipazione, in particolare attraverso l’opposizione ex art. 48 CCII. L’inerzia del creditore, anche pubblico, perde neutralità e si traduce in una preclusione definitiva all’impugnazione, in assenza di vizi del contraddittorio. La pronuncia rafforza la natura contenziosa del procedimento di omologazione, accentua le esigenze di tempestività e stabilità delle procedure e impone un presidio rigoroso dei termini, il monitoraggio delle pubblicazioni e una gestione proattiva delle scelte processuali quali leve decisive per la tutela degli interessi coinvolti.