Il deposito IVA, disciplinato dall’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, costituisce uno strumento di sospensione dell’imposta finalizzato a favorire la circolazione e la commercializzazione di beni nazionali, unionali o previamente immessi in libera pratica, consentendo l’effettuazione di determinate operazioni senza applicazione immediata dell’IVA. Si tratta di depositi di natura non doganale destinati alla custodia di beni non destinati alla vendita al dettaglio. Per i beni di provenienza extra-UE, l’introduzione nel deposito IVA è subordinata alla preventiva immissione in libera pratica nel territorio unionale, con assolvimento dei diritti doganali e successiva sospensione dell’IVA. L’istituto, più volte oggetto di interventi interpretativi da parte dell’Amministrazione finanziaria (in particolare, circolare n. 12/E/2015 e Ris. n. 55/E/2017), realizza un differimento dell’esigibilità dell’imposta sino al momento dell’estrazione dei beni per l’utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato.