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Tutto quesiti - Domande al Relatore: visto di conformità, aiuti di Stato e autoscuole

di Lelio Cacciapaglia, Carla De Luca | 26 Novembre 2019
Tutto quesiti - Domande al Relatore: visto di conformità, aiuti di Stato e autoscuole

Dopo la prima giornata del Master MySolution 2019/2020, che ha approfondito i temi legati alla manovra estiva e alle principali novità di periodo, i relatori forniscono ai professionisti ulteriori indicazioni concrete per lo svolgimento dell’attività, rispondendo ai quesiti posti dai partecipanti. Il primo intervento è dedicato all’apposizione del visto di conformità, alla gestione in dichiarazione degli aiuti di Stato e alle novità in materia di applicazione dell’IVA alle prestazioni didattiche delle scuole guida.

Quesito 1 - Compensazione verticale e visto di conformità

Domanda

Un contribuente nel modello Redditi 2018 ha maturato un credito di 6.000 euro. Tale credito è stato compensato in verticale (IRPEF con IRPEF) con gli acconti dell'anno 2018, esponendoli in F24. La procedura in automatico compila il rigo RN37, indicando "di cui compensato in F24 euro 6.000".

E' corretta questa esposizione, in mancanza di visto di conformità?

Risposta

Sì, certo. Il visto di conformità va apposto solo qualora vengano compensati crediti orizzontalmente sopra soglia con altri tributi. La compensazione verticale è libera, anche se esterna (in F24).

 

Quesito 2 - Preventivo visto di conformità per crediti da ritenute

Domanda

Rientrano nell’obbligo di visto di conformità anche i crediti derivanti da ritenute subite?

Risposta

L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Se il caso del quesito è un credito IRPEF, che nasce da ritenute subite, certamente rientra nella nuova stretta alle compensazioni.

Dal 2020, i requisiti necessari, affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive sono:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito (ma non il primo) si applica anche alle compensazioni dei crediti, effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

 

Quesito 3 - Il professionista terzo che appone il visto di conformità deve predisporre la dichiarazione

Domanda

Un professionista appone il visto di conformità per un credito IRPEF ed IRAP, per il quale non ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili (pur avendoli controllati ed acquisito la dovuta documentazione), che invece sono state effettuate da una società (s.r.l.), che, in qualità di intermediario autorizzato, ha pure spedito la dichiarazione. Risulta che tale situazione sarebbe irregolare (perché apponente visto diverso da soggetto che spedisce) e comporterebbe l’inefficacia del visto di conformità. E’ proprio così?

Avendo operato in tali termini nel modello Redditi 2018, relativo al 2017, è ora possibile rimuovere il problema, facendo una dichiarazione integrativa, in cui il professionista che appone il visto di conformità, oltre che confermarlo, dichiara di avere predisposto la dichiarazione e provvede lui stesso alla spedizione?

Risposta

La situazione normale di apposizione del visto è quella del cliente per il quale il professionista (o lo studio associato o la “sua” società di servizi) tiene la contabilità e predispone le dichiarazioni: questo garantisce l’Amministrazione in merito alla conoscenza dell’effettiva attività del cliente e della “ragionevolezza” dell’eccedenza emersa dalla dichiarazione.

Vi è poi il caso delle contabilità esterne, in relazione alle quali, con l’apposizione del visto, il professionista dichiara implicitamente, come indicato dalla circolare 23 dicembre 2009, n. 57/E, che la tenuta della contabilità e la predisposizione della dichiarazione sono “effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista”.

Bisogna invece fare attenzione ai casi in cui la contabilità sia tenuta da parte di un soggetto, diverso dal contribuente, che non può apporre il visto: è il caso, ad esempio, del CED non partecipato in misura maggioritaria da professionisti o degli altri soggetti individuati come intermediari (diversi da commercialisti e consulenti del lavoro).

Il documento di prassi indica come in questi casi il visto possa essere apposto da un professionista terzo, ma richiede che sia lo stesso soggetto a predisporre la dichiarazione: il professionista abilitato non potrà quindi mai apporre il visto su una dichiarazione predisposta e trasmessa dal CED o da altro intermediario.

Se si presenta integrativa per l’anno 2017, apponendo il visto e inviando il modello in qualità di intermediario, si sana l’irregolarità prima che venga rilevata.

 

Quesito 4 - Deduzioni IRAP e aiuti di Stato

Domanda

Vanno indicate nel prospetto degli aiuti di stato in dichiarazione IRAP le deduzioni relative agli incrementi della base occupazionale che si indicano in IS6? Se sì, come?

Risposta

Detti importi non costituiscono né aiuti di Stato, né contributi de minimis; dunque non vanno indicati nel prospetto degli aiuti di Stato.

Gli stessi, infatti, hanno natura di contributi aventi carattere generale.

 

Quesito 5 - Deduzione 4/6 per cento TFR e aiuti di Stato

Domanda

L'art. 105, comma 3, del TUIR, prevede una deduzione del 4/6 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria dell'INPS. L'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recita che "le misure di cui al comma 1 [deduzione del 4/6 per cento] si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia". Essendo la deduzione subordinata alla verifica della compatibilità con le normative comunitarie, si chiede di sapere:

  1. la verifica sulla compatibilità con le normative comunitarie è un onere a carico del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria? Se l'onere fosse a carico dell'Amministrazione finanziaria, risulta che sia stata fatta? In base ad una ricerca fatta (Codice TUIR commentato, a cura di L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, M.R. Gheido, con prefazione di R. Lupi, ed. 2011), in dottrina si afferma che "non risulta che la misura agevolativa sia mai stata notificata a Bruxelles". Allo stato dell'arte la deduzione è legittima?
  2. la deduzione (sempre che sia legittima), essendo subordinata alla verifica della compatibilità con la normativa comunitaria, costituisce un aiuto di Stato da indicare nel modello Redditi 2019 (quadro RS)?

Risposta

L’art. 105, comma 3, del TUIR, stabilisce che dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR trasferito; per le imprese con meno di cinquanta dipendenti, tale importo è elevato al 6 per cento.

La Finanziaria 2007 (art. 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto tale misura compensativa, in favore delle aziende che dal 1° gennaio 2007 devono trasferire il trattamento di fine rapporto (TFR) nelle forme pensionistiche complementari, per contenere gli effetti finanziari derivanti dallo smobilizzo del TFR (art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005, art. 105, comma 3, del TUIR).

Si deve escludere che le somme versate ai fondi di previdenza complementare riferite agli accantonamenti di trattamento di fine mandato degli amministratori possano contribuire alla deducibilità dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR (cd. "misura compensativa", finalizzata a ristorare le imprese del disagio comportato dall'esborso immediato del TFR). Tale deducibilità (in generale pari al 4 per cento dell'importo accantonato, incrementato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti) è prevista dall'art. 10 del D.Lgs, n. 252/2005, il quale dispone dell'obbligo di versamento alle forme pensionistiche complementari in relazione al solo TFR maturato in relazione ai lavoratori subordinati. Anche la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, dispone con chiarezza che "ai fini del calcolo della misura compensativa l’art. 10, comma 1, del decreto, fa riferimento all’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria, intendendosi per tale ammontare esclusivamente la quota annuale del TFR”.

E' dunque escluso qualsiasi accantonamento (certamente facoltativo) riferito alle somme maturate sul trattamento di fine mandato degli amministratori, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga presso un fondo complementare di natura assicurativa o meno.

Dell’autorizzazione UE non si ha notizia. Ciò non significa che a oggi tale norma non venga applicata.

Rispondendo al secondo quesito, non si ritiene possa essere considerato un “aiuto di Stato”, perché riferito a tutta una categoria di imprese e non a specifici destinatari.

Il prospetto del quadro RS/IS deve essere compilato dai soggetti che indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti de minimis fruibili ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Si tratta, in particolare, degli aiuti fiscali automatici o subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione/autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali, nella quale sono dichiarati. In linea generale, affinché sia qualificabile quale aiuto di Stato, la misura di favore deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali;
  • favorire alcune imprese o alcune produzioni;
  • falsare la concorrenza;
  • incidere sugli scambi tra Stati membri.

Per essere considerata aiuto di Stato, la misura deve essere, come anticipato, specifica o selettiva, nel senso che favorisce “talune imprese o talune produzioni”.

Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un’eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che da una prassi rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato “dalla natura o dalla struttura del sistema” (cfr. Comunicazione UE n. 2016/C-262/01, § 139).

In merito alla condizione dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, non è necessario dimostrare l’effettiva incidenza dell’aiuto, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi. In particolare, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno dichiarato che “quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi [intraunionali], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto” (Comunicazione n. 2016/C-262/01, § 190).

Non lo è, a parere di chi scrive.

 

Quesito 6 - Aiuti di stato: obblighi dichiarativi

Domanda

Si chiede di conoscere se vi sono obblighi dichiarativi negli appositi quadri RS 401e IS sez. 8, relativi ad aiuti di stato (ad esempio, Sabatini ter), già risultanti all'interno del database del Ministero, consultabile dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Risposta

Se nel RNA è già presente l’aiuto e l’importo è corretto, si ritiene non dovuta la compilazione del quadro.

 

Quesito 7 - Quadro dichiarativo aiuti di Stato

Domanda

Si chiede se le componenti delle deduzioni forfetarie, rigo IS2 dichiarazione IRAP, indicate come "de minimis" nel prospetto dei consulenti del lavoro, debbano essere inserite nel quadro RS negli appositi righi o nella dichiarazione IRAP nei righi IS 201 e 202. Inoltre, si chiede conferma che l'importo da inserire sia relativo al risparmio d'imposta.

Risposta

Va compilato il solo quadro IS (non andrà compilato il quadro RS, considerato che l'agevolazione rileva ai soli fini IRAP) nel solo caso in cui l'agevolazione rientri tra gli aiuti di Stato, come avviene nel caso di utilizzo delle deduzioni forfetarie "maggiorate" per il Mezzogiorno (circolare 23 giugno 2010, n. 38/E), da indicare con il cod. 354 (o per le deduzioni per i ricercatori rientrati dall'estero, cod. 352).

 

Quesito 8 - Aiuti di Stato e quadro RS del Mod. Redditi 2019

Domanda

I crediti d'imposta presenti in RU (SSN, accisa gasolio, ma non R&S), così come i classici contributi P.A.T. L.P. 6/99 e L.P. 17/2010 a fondo perduto, così come i contributi della “nuova Sabatini” dovrebbero in linea teorica entrare nel nuovo RS401 ("Aiuti di Stato"); anche se sono comunque già presenti nel portale online del Registro nazionale aiuti di Stato (RNA)?

E per le garanzie Confidi L.P. 6/99 (per le quali sul sito RNA c’è il valore del contributo in de minimis), quale cifra si dovrebbe, ad esempio, inserire nell'apposito campo “Costi agevolabili” del RS?

Il tax creditbonus alberghi” va indicato in RS?

Risposta

In assenza di specifiche indicazioni a riguardo, partiamo dalla definizione di “aiuto di Stato”: la misura di favore deve presentare le seguenti caratteristiche (Comunicazione UE n. 2016/C-262/01):

  • essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali;
  • favorire alcune imprese o alcune produzioni;
  • falsare la concorrenza;
  • incidere sugli scambi tra Stati membri.

La misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell’onere fiscale dell’impresa, sotto varie forme, quali:

  • una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio, ecc.);
  • una riduzione totale o parziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito d’imposta, ecc.);
  • un differimento o un annullamento, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

Per essere considerata aiuto di Stato, la misura deve essere, come anticipato, specifica o selettiva, nel senso che favorisce “talune imprese o talune produzioni”. Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un’eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che da una prassi rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato “dalla natura o dalla struttura del sistema” (cfr. Comunicazione UE n. 2016/C-262/01, § 139).

In merito poi alla condizione dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, non è necessario dimostrare l’effettiva incidenza dell’aiuto, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi. In particolare, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno dichiarato che “quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi [intraunionali], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto” (Comunicazione n. 2016/C-262/01, § 190).

Tanto premesso, Assonime ha chiarito che nel prospetto di cui al quadro RSvanno inseriti solo i vantaggi fiscali che costituiscono aiuti di Stato e quindi hanno natura selettiva. La valutazione della selettività è complicata e, per assicurare uniformità di interpretazione, va fatta dall’Agenzia, non dalle imprese.

Un modo (approssimativo) per verificare se vi è un fumus di selettività è guardare se la normativa che istituisce l’agevolazione prevede che il vantaggio debba essere fruito in conformità alle regole UE sugli aiuti di Stato.

In caso di dubbi, meglio verificare con l’Agenzia”.

Con riferimento al credito d’imposta SSN, accisa gasolio, si ritiene che:

  • credito d’imposta “Recupero contributi SSN” vada indicato con codice 56;
  • credito d’imposta “accisa gasolio” non vada indicato (si veda risposta n. 10);
  • nuova Sabatini non dovrebbe essere indicato, ma, se l’importo non corrisponde a quello caricato nel RNA, meglio indicarlo comunque con codice residuale 999;
  • i contributi P.A.T. L.P. 6/99 e L.P. 17/2010 a fondo perduto, se de minimis, vanno indicati;
  • le garanzie Confidi L.P. 6/99 sì, con codice 999;
  • il tax creditbonus alberghi” sì, con codice 999.

 

Quesito 9 - Aiuti di Stato e “de minimis”

Domanda

Cosa deve essere indicato relativamente a tali aiuti ricevuti nel corso del 2018 (ad esempio, rigo RS401 Redditi PF), partendo dal presupposto che è necessario escludere ciò che è già presente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato?

I dati da indicare nel modello IRAP sono diversi?

Non c’è alcun limite minimo di importo?

Risposta

Non esiste alcun limite di importo nella compilazione della sezione aiuti di stato.

Il criterio che guida è quello di cassa.

I dati da indicare nel modello IRAP sono quelli rilevanti ai fini IRAP. Se un credito è rilevante ai fini sia IRES, che IRAP, va indicato in entrambi.

Si vedano risposte 8 e 10 per un approfondimento.

 

Quesito 10 - “Carbon tax”, “tax credit” e quadro RS

Domanda

Carbon tax e tax credit, che sarebbero soggette a provvedimento autorizzativo, sono da indicare nel quadro RS?

Risposta

In assenza di specifiche indicazioni al riguardo, partiamo dalla definizione di aiuto di Stato: la misura di favore deve presentare le seguenti caratteristiche (Comunicazione UE n. 2016/C-262/01):

  • essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali;
  • favorire alcune imprese o alcune produzioni;
  • falsare la concorrenza;
  • incidere sugli scambi tra Stati membri.

La misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio. Tale vantaggio può risultare da una riduzione dell’onere fiscale dell’impresa, sotto varie forme, quali:

  • una riduzione della base imponibile (deduzione derogatoria, ammortamento straordinario o accelerato, iscrizione di riserve in bilancio, ecc.);
  • una riduzione totale o parziale dell’ammontare dell’imposta (esenzione, credito d’imposta, ecc.);
  • un differimento oppure un annullamento, o anche una rinegoziazione eccezionale del debito fiscale.

Per essere considerata aiuto di Stato, la misura deve essere, come anticipato, specifica o selettiva, nel senso che favorisce “talune imprese o talune produzioni”. Questo vantaggio selettivo può risultare sia da un’eccezione alle disposizioni fiscali di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, che da una prassi rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione fiscale. Il carattere selettivo di una misura può peraltro essere giustificato “dalla natura o dalla struttura del sistema” (cfr. Comunicazione UE n. 2016/C-262/01, § 139).

In merito poi alla condizione dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri, non è necessario dimostrare l’effettiva incidenza dell’aiuto, ma basta esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi. In particolare, gli organi giurisdizionali dell’Unione hanno dichiarato che “quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi [intraunionali], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto” (Comunicazione n. 2016/C-262/01, § 190).

Tanto premesso, Assonime ha chiarito che nel prospetto di cui al quadro RSvanno inseriti solo i vantaggi fiscali che costituiscono aiuti di Stato e quindi hanno natura selettiva. La valutazione della selettività è complicata e, per assicurare uniformità di interpretazione, va fatta dall’Agenzia, non dalle imprese.

Un modo (approssimativo) per verificare se vi è un fumus di selettività è guardare se la normativa che istituisce l’agevolazione prevede che il vantaggio debba essere fruito in conformità alle regole UE sugli aiuti di Stato.

In caso di dubbi, meglio verificare con l’Agenzia”.

Con riferimento al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (cd. “caro petrolio”) ex art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, e successive modificazioni - da indicare nel quadro RU - applicando il ragionamento di Assonime, le diverse norme disciplinanti tale agevolazione non fanno riferimento, a quanto ci consta, all’osservanza dei regolamenti in materia di aiuti di Stato/de minimis; ciò, però, non ne esclude a priori la natura di aiuto di Stato.

Gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, prevedono, inoltre, che, per ottenere il beneficio, occorre presentare all’Agenzia delle dogane una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa e che sia la stessa Agenzia delle dogane a riconoscere l’agevolazione.

Ne consegue che, quand’anche l’agevolazione fosse considerata un aiuto di Stato, la stessa non sembrerebbe comunque rientrare tra le agevolazioni automatiche o il cui importo non è determinabile nel provvedimento di concessione secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, per cui il credito d’imposta cd. “caro petrolio” non sarebbe da riportare nel prospetto sugli aiuti di Stato.

 

Quesito 11 - Crediti d'imposta in quadro RU

Domanda

Anche i crediti d'imposta da quadro RU vanno indicati nel quadro RS aiuti di Stato?

Risposta

Sì, come sottolineato dalle istruzioni, il prospetto va compilato anche con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF o RE), compreso il quadro RU, e anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, ma non fruiti nel medesimo periodo. Le istruzioni non indicano sanzioni specifiche, ma il Provv. 10 maggio 2019, n. 125594 , ha precisato che “l’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.

 

Quesito 12 - Applicazione dell’IVA alle autoscuole: novità dopo il 2 settembre 2019

Domanda

In merito alle autoscuole, si desidera conoscere il comportamento consigliato riguardo alla liquidazione IVA del terzo trimestre e del trimestre successivo. Dal 2 settembre 2019, si applica l’IVA sulle prestazioni didattiche e dall’Associazione autoscuole sono state emanate delle linee direttive che è opportuno confrontare.

Riassumendo: per il terzo trimestre consiglia di proseguire con l’applicazione del pro-rata (perché difficile scorporare luglio-agosto da settembre), mentre dal quarto trimestre consiglia di detrarre direttamente l’IVA acquisti dall’IVA vendite, dimenticando il pro-rata.

Risposta

Con il decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 è stata riconosciuta l’applicabilità del regime di imponibilità solamente a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L’intervento normativo interessa, in maniera particolare, gli esercenti attività di “scuola guida”, con riferimento alle prestazioni didattiche finalizzate al rilascio della patente.

Per le anzidette prestazioni, l’Agenzia delle entrate (risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E), successivamente al pronunciamento della Corte di giustizia UE (conclusioni dell’Avv. gen. 3 ottobre 2018, causa C-449/17), ha indicato come soluzione l’emissione di una nota di variazione in aumento, al fine di assolvere l’IVA per le operazioni già effettuate in esenzione dai soggetti passivi (coerentemente con i documenti di prassi emanati sino a tale momento dalla stessa Amministrazione) e registrate in annualità ancora accertabili.

Con l’intervento legislativo successivo, invece, viene esteso il principio del legittimo affidamento, sancito dallo Statuto del contribuente e viene fatto salvo il comportamento assunto fino al 31 dicembre 2019 dalle scuole guida.

 

Quesito 13 - Liquidazione IVA autoscuole 2019

Domanda

Vorrei avere un parere circa l'indirizzo da dare al cliente autoscuola a proposito dell'emissione delle fatture di vendita da qui alla fine del 2019 (con IVA al 22 per cento, IVA esente ex art. 10?) e come trattare la liquidazione IVA del terzo e quarto trimestre 2019 relativamente alle fatture di acquisto (IVA detraibile al 100 per cento, IVA pro rata?).

Risposta

Con il decreto collegato fiscale alla manovra 2020, è stata riconosciuta l’applicabilità del regime di imponibilità solamente a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L’intervento normativo interessa, in maniera particolare, gli esercenti attività di “scuola guida”, con riferimento alle prestazioni didattiche finalizzate al rilascio della patente.

Per le anzidette prestazioni, l’Agenzia delle entrate (risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E), successivamente al pronunciamento della Corte di giustizia UE (conclusioni dell’Avv. gen. 3 ottobre 2018, causa C-449/17), ha indicato come soluzione l’emissione di una nota di variazione in aumento, al fine di assolvere l’IVA per le operazioni già effettuate in esenzione dai soggetti passivi (coerentemente con i documenti di prassi emanati sino a tale momento dalla stessa Amministrazione) e registrate in annualità ancora accertabili.

Con l’intervento legislativo successivo, invece, viene esteso il principio del legittimo affidamento, sancito dallo Statuto del contribuente e viene fatto salvo il comportamento assunto fino al 31 dicembre 2019 dalle scuole guida.

 

Riferimenti normativi: 

 

 

Questo documento fa parte diMANOVRA 2020