Il Corso specialistico “La protezione del patrimonio e la pianificazione del passaggio” affronta la tematica del passaggio generazionale e della protezione del patrimonio. Apre con un focus sulla protezione dei propri beni, dalle quote societarie, ai beni immobili e mobili registrati e non, alla liquidità ed agli investimenti di varia natura, analizzando gli strumenti che ci consentono di ottenere questo risultato. Si presenta la trattazione dei quesiti pervenuti durante la diretta.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
1. La base imponibile per successione/donazione di quote in società di persone in contabilità semplificata si determina dal valore complessivo dei beni meno passività, senza avviamento.
2. Il reddito da recesso da s.a.s. per trust opaco è reddito da partecipazione, tassato al 24%, da dichiarare nel quadro RH.
3. Per assegnare Alfa a Famiglia A e Beta a Famiglia B si suggerisce una scissione asimmetrica parziale seguita da donazione quote; non esiste soluzione unica.
4. Una persona può costituire più trust, anche per beni diversi o trust per comparti, in momenti differenti.
5. I redditi fondiari restano dichiarati dal proprietario anche con vincolo di destinazione; il beneficiario dichiara solo se acquisisce diritti produttivi di utilità/frutti civili.
6. Per escludere fratelli dall’eredità occorre testamento; solo coniuge, figli e genitori sono legittimari insostituibili.
7. Nel patto di famiglia la liquidazione dei legittimari avviene normalmente alla stipula del patto, salvo diversa previsione contrattuale; la tassazione segue la liquidazione.
8. L’azione revocatoria sulle donazioni si prescrive dopo cinque anni dall’atto; attenzione al rischio penale per sottrazione fraudolenta all’Erario.
9. La quota donata senza patto può essere oggetto d’azione di riduzione/collazione dagli altri figli alla successione; quella tramite patto di famiglia no.
10. Il marito può escludere i fratelli dall’eredità tramite testamento o costituendo un trust: ai fratelli non spetta quota legittima riservata.
11. Gli amministratori possono omettere l’iscrizione della società semplice al Registro delle imprese, ma rischiano sanzioni amministrative (103-1032 euro).