Con la Legge di conversione del Decreto Fiscale n. 124/2019, collegato alla Legge di Bilancio, è stata definitivamente introdotta la confisca per sproporzione per alcuni reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, limitandone l’applicazione solo ad alcuni di essi ed ai casi di rilevante evasione fiscale. Nel corso della giornata del Telefisco del 30 gennaio 2020, il Comando Generale della Guardia di Finanza, rispondendo ad uno specifico quesito, ha chiarito che nel caso di reati tributari commessi in seno ad una società, la confisca per sproporzione colpisce i beni del rappresentante legale che ha commesso il reato e, pertanto, solo allo stesso ed alla sua situazione patrimoniale e finanziaria occorrerà avere riguardo nel calcolo della sproporzione. In altri termini, occorrerà verificare la coerenza dei beni allo stesso riconducibili quale persona fisica ed i redditi dallo stesso dichiarati senza considerare i beni acquistati ed intestati alla società. I beni della società potranno invece essere aggrediti ove si dimostri che l’ente è uno schermo surrettizio creato ad hoc per celare la reale disponibilità dei beni medesimi da parte del rappresentante legale che ha commesso il reato. Ciò in quanto, la norma, nel delimitare il compendio patrimoniale a cui riferirsi nel calcolo della sproporzione, fa riferimento ai beni, valori ed altre utilità di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, il condannato risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
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