La dichiarazione presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi il valore di un euro, non osta all’accesso all’istituto del condono ex art. 7 della Legge n. 289/2002. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla notifica dell’avviso di accertamento nel termine di cinque anni e non sette, non potendo beneficiare della proroga biennale in quanto la dichiarazione è da inquadrarsi come infedele e non omessa. Così ha stabilito la Quinta Sezione Civile, con ordinanza n. 10668, pubblicata il 22 aprile 2021.
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