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Aiuti di Stato: il punto sulla compilazione delle dichiarazioni dopo i chiarimenti delle Entrate

di Sandra Pennacini | 29 Luglio 2021
Aiuti di Stato: il punto sulla compilazione delle dichiarazioni dopo i chiarimenti delle Entrate

In questi giorni è tutto un susseguirsi di novità e precisazioni in ordine alla questione dell’indicazione degli Aiuti di Stato nella dichiarazione dei Redditi ed in dichiarazione IRAP. Le indicazioni si sovrappongono, e se è ben vero che l’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 ha decisamente semplificato la questione, così come provvidenziale è stata la pietra tombale posta dall’Agenzia delle Entrate in ordine ai “600 euro” - che nelle FAQ pubblicate il 28 luglio 2021 vengono espressamente escluse dal novero degli Aiuti di Stato - è altrettanto vero che a forza di cambiamenti le idee si fanno ancora più confuse. Ecco perché si rende opportuno riportare un riepilogo “ragionato” di cosa debba essere indicato, e cosa no.

Premessa

L’impatto degli “aiuti covid”, intendendo come tali le innumerevoli iniziative assunte al fine di fronteggiare gli aspetti economici connessi alla pandemia, sul modello Redditi e IRAP, è rilevante.

Tanti “aiuti”, spesso di natura sostanzialmente diversa tra loro, devono essere separatamente analizzati con riferimento ai riflessi sui dichiarativi.

Per comprendere cosa indicare e cosa no, tenendo conto delle novità intervenute, proponiamo un breve schema riepilogativo, per la comprensione del quale riteniamo tuttavia che sia indispensabile, in premessa, capire la ratio che fa sì che un aiuto debba essere inserito, piuttosto che no.

Prima di tutto, occorre ricordare qual è la funzione del quadro RS rigo 401: fornire all’amministrazione finanziaria i dati degli aiuti di Stato affinché la stessa li iscriva nel Registro Nazionale Aiuti di Stato.

In ambito Covid-19, quali sono gli Aiuti di Stato? Senza dubbio alcuno, quelli che vengono definiti nella norma istitutiva come concessi nel rispetto del Temporary Framework, ovvero di quel quadro di aiuti concessi a livello europeo per fronteggiare la pandemia.

Resta fermo il fatto che se l’aiuto è concesso sotto forma di credito di imposta (indipendentemente dal fatto che si tratti di aiuto di Stato o meno), lo stesso deve essere sempre indicato nel quadro RU.

Aiuti di Stato modello Redditi, cosa deve essere indicato

Nell’approcciare la problematica degli Aiuti di Stato “Covid”, occorre porsi una domanda: l’agevolazione in esame è stata concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. Temporary Framework)? Se la risposta è affermativa, quell’aiuto deve essere indicato al rigo RS401.

Pertanto, devono essere indicati i contributi a fondo perduto di seguito riportati, senza però riportare l’importo, che l’amministrazione finanziaria recupererà dalle informazioni già in suo possesso:

  • il contributo a fondo perduto decreto "Rilancio" art. 25 D.L. 34/2020 - codice 20
  • Il contributo a fondo perduto "centri storici" art. 59 D.L. 104/2020 – codice 22
  • il contributo a fondo perduto decreto "Ristori" art. 1 D.L. 137/2020 – codice 23
  • il contributo a fondo perduto decreto "Ristori-bis" art. 2 D.L. 149/2020 (poi confluito in sede di conversione nel D.L. 137/2020) – codice 27
  • il contributo a fondo perduto decreto "di Natale" art. 2 D.L. 172/2020 – codice 28 (da non confondersi con il bonus ristorazione – quello con pratica da presentarsi alle Poste Italiane – che è invece aiuto de minimis e la cui comunicazione al RNA verrà effettuata direttamente dal concessionario).

Devono inoltre essere riportati anche i crediti di imposta che sono stati concessi nel rispetto del Temporary Framework, ovvero:

  • credito imposta locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda, ex art. 28 D.L. 34/2020 – codice 60
  • credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro ex art. 120 D.L. 34/2020 – codice 63

Trattandosi di crediti di imposta, occorre anche compilare il quadro RU. Per quanto riguarda l’indicazione dell’ammontare dell’aiuto al rigo RS401 occorre indicare il credito complessivamente spettante, indipendentemente dal fatto che sia già stato utilizzato o ceduto.

Non devono invece essere indicati nel quadro RS tutti quegli aiuti che non rivestono natura di aiuto di Stato erariali, quali:

  • il credito d’imposta sanificazione (ma occorre compilare RU)
  • il credito d’imposta botteghe e negozi (ma occorre compilare RU)
  • le indennità “600 euro” INPS, posto che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente confermato con FAQ che non si tratta  di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
  • per le medesime ragioni di cui sopra, si ritiene che non debbano nemmeno essere indicati i contributi regionali / comunali, a meno non siano stati subordinati al rispetto delle condizioni del Temporary Framework. Questo aspetto può essere verificato solo verificando attentamente la norma che li ha istituiti, ed è bene verificare anche se l’aiuto non sia già  presente nel RNA Trasparenza Aiuti, poiché in tal caso non è necessario comunicare altro.

Quali sono le novità

Dalla lettura di quanto sopra potrebbe apparire che non sia cambiato pressoché nulla, ma non è esatto.

La compilazione dei dichiarativi è stata resta enormemente più semplice dal fatto che l’art. 1-bis del D.L. n. 73/2021 introdotto in sede di conversione (legge n. 106 del 2021 ), ha abrogato il comma 2 dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. Pertanto, fermo restando che le indennità e i contributi Covid-19 restano non imponibili, il beneficio del risparmio fiscale non è più da considerarsi quale Aiuto di Stato.

Detto in altri termini, calandosi nella pratica, se prima di questa modifica l’indennità dei 600 euro INPS non era da indicarsi negli aiuti di Stato in quanto tale, la stessa poteva rientrare in gioco (sia in Redditi che in IRAP) per il computo delle imposte risparmiate grazie alla detassazione dell’indennità stessa. Quel risparmio fiscale, peraltro di definizione quasi impossibile in alcune circostanze, era da indicarsi al rigo RS401 con il codice 24 e nella sezione aiuti di Stato dell’IRAP con il codice 8.   

Ora, visto che il comma 2 del 10-bis è stato abrogato, anche il risparmio fiscale non è più aiuto di Stato, e quindi i codici 24 di RS Redditi ed il codice 8 di IRAP non devono essere utilizzati.

A ciò si aggiunga il fatto che - come confermato dalle FAQ pubblicate in data 28 luglio 2021 dall'Agenzia delle Entrate - nemmeno il risparmio fiscale conseguente alla detassazione dei contributi a fondo perduto deve essere comunicata (e l’indicazione non sorprende perché si tratta di contributi per i quali la detassazione era prevista a monte, e quindi non interessati dall’art. 10-bis ); il risultato è che il codice 24 di aiuti di Stato in Redditi ed il codice 8 in IRAP sono caduti in disuso, è non è più necessario elencare in alcun campo dei redditi le indennità detassate (quali appunto i 600 euro INPS, o i sostegni Enasarco o Casse di Previdenza), mentre prima queste informazioni dovevano essere riportate nei campi specifici dedicati alle indennità 10-bis .

Conclusioni

Se è ben vero che diversi “aiuti Covid” (a partire dai contributi a fondo perduto) devono ancora essere indicati nel quadro aiuti di Stato, è altrettanto vero che la problematica derivante dall’individuare nella detassazione di tutti i contributi e nelle indennità un aiuto di Stato, è stata finalmente risolta. Il tutto si traduce in due “codicilli” dei quali non occorre più preoccuparsi (il 24 in Redditi e l’8 in IRAP); solo due, ma la cui corretta compilazione avrebbe richiesto uno sforzo inaudito.

In aggiunta, la conferma pervenuta con le FAQ dall'Agenzia delle Entrate del fatto che l’indennità dei “600 euro” non rappresenti in sé un aiuto di Stato, e per analogia, analoghe considerazioni valgono per le indennità aventi finalità similari, evita un ulteriore aggravio di adempimenti.

In conclusione, sarebbe stato meglio non doversi preoccupare affatto degli aiuti di Stato (ma ciò sarebbe impossibile, poiché l’amministrazione non ha a disposizione tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione degli aiuti concessi nel RNA), ma quanto meno uno sforzo di semplificazione è stato compiuto.

Comprese le motivazioni a monte, risulta decisamente più semplice incasellare ogni aiuto nel rigo corretto.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte diDICHIARAZIONI 2021