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Regime forfetario: assegno unico e nuove aliquote IRPEF

di Mauro Longo | 3 Febbraio 2022
Regime forfetario: assegno unico e nuove aliquote IRPEF

Il legislatore, con due recenti novità, ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell’IRPEF, le quali, oltre a modificare l’importo dovuto da parte del contribuente, possono in taluni casi rendere più vantaggioso per il contribuente l’adozione del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 rispetto al regime di contabilità semplificata. Tali valutazioni devono però essere effettuate caso per caso considerate le particolarità che le contraddistinguono.

Nuove aliquote e nuovi scaglioni

La Legge di Bilancio, ha novellato l’art. 11, comma 1, TUIR stabilendo che a decorrere dal 2022, le nuove aliquote ed i nuovi scaglioni IRPEF sono i seguenti:

Scaglioni di reddito

Aliquota IRPEF

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

25%

oltre 28.000 e fino a 50.000 euro

35%

oltre 50.000 euro

43%

Si ricorda che le aliquote e gli scaglioni applicabili fino al 31 dicembre 2021, erano le seguenti:

Scaglioni di reddito

Aliquota IRPEF

fino a 15.000 euro

23%

oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

27%

oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

38%

oltre 55.00 e fino a 75.000 euro

41%

oltre 75.000 euro

43%

Ponendo l’attenzione ai contribuenti in regime forfetario di cui alla Legge n. 190/0214, le modifiche per costoro più rilevanti, possono essere cosi riassunte:

  • gli scaglioni di reddito passano da cinque a quattro;
  • i primi due scaglioni mantengono inalterati i limiti;
  • è confermata al 23% l’aliquota per il primo scaglione di reddito;
  • scende dal 27% al 25% l’aliquota per il secondo scaglione di reddito.

A parere di chi scrive, le novità introdotte in materia di riformulazione degli scaglioni IRPEF non mutano in modo significativo le valutazioni di convenienza fra regime forfetario e regime ordinario di determinazione del reddito, posto che il reddito dei contribuenti in regime forfettario si collocano, per la quasi totalità, all’interno dei primi due scaglioni di reddito. Inoltre, per il secondo scaglione di reddito è prevista la riduzione di soli due punti percentuali di aliquota d’imposta.

Disciplina assegno unico ed universale

Il D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, la cui erogazione avverrà a partire dal prossimo 1° marzo 2022; sarà assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico.

L’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio minore a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età a determinante condizioni;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico (senza limiti di età).

L’importo dell’assegno è determinato in base all’ISEE, ed è differenziato a seconda che i figli siano minorenni, maggiorenni ovvero abbiano delle disabilità. A certe condizioni sono previste delle maggiorazioni.

Requisiti del richiedente

L’assegno unico è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano/uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
  • versare l’IRPEF in Italia;
  • essere residente e domiciliato insieme con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato ovvero essere residente in Italia per almeno due anni anche non continuativi ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Possesso ISEE

Il possesso dell’ISEE non costituisce requisito necessario per accedere al beneficio, anche se è necessario per calcolare l’importo spettante. L’assenza dell’ISEE al momento di presentazione della domanda, non preclude il riconoscimento dell’assegno, ma ne determina l’erogazione nella misura minima (prevista dalla Tabella 1 allegata al D.Lgs. 230/2021).

Importo

L’importo dell’assegno è variabile ed è soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE. In generale, l’assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, si riduce gradualmente fino all’importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

Regime fiscale

L’assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8, TUIR e pertanto l’importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF (quindi non sarà soggetta a ritenuta alla fonte da parte del soggetto erogante).

Presentazione della domanda

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal 1° gennaio 2022 tramite l’apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

La domanda per beneficiare dell’assegno:

  • deve essere presentata una volta sola per ogni anno;
  • riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo;
  • riporta i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno.

Detrazioni per carichi di famiglia soppresse

L’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021, modificando l’art. 12 del TUIR ha disposto:

  • la cessazione delle detrazioni per figli a carico minori di 21 anni;
  • il riconoscimento delle detrazioni per figli a carico per i figli con età pari o superiore a 21 anni (casi rari);
  • la cessazione delle detrazioni in presenza di almeno quattro figli carico (1.200 euro);
  • la abrogazione delle disposizioni che riconoscono una maggiorazione in caso di figlio minore di 3 anni o portatore di handicap.

Al contrario restano invariate:

  • le detrazioni delle spese sostenute per i familiari a carico (es.: è ammessa la detrazione delle spese sostenute per i figli a carico di qualsiasi età quali, ad esempio, le spese di istruzione, mediche e sanitarie);
  • le limitazioni di reddito per essere considerati familiare a carico;
  • le detrazioni relative ai familiari a carico diversi dai figli (es: coniuge).

Con l’introduzione dell’assegno unico universale vengono meno quasi tutte le detrazioni per figli a carico.

La nuova disciplina si applicherà a decorrere dal prossimo 1° marzo 2022. Quindi dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 nulla cambia rispetto al 2021 e dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2022 l’assegno universale assorbirà, per i figli fino a 21 anni, anche le detrazioni fiscali.

Prospetto sintesi

per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 nulla cambia rispetto al 2021;

a partire dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 è previsto l’assegno unico-universale (il quale assorbirà le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni)

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 230/2021, le detrazioni che saranno riconosciute nel 2022 per i figli a carico saranno molto ridotte rispetto al passato e spetteranno esclusivamente per altri familiari a carico e per figli di età pari o superiore a 21 anni.

Tali novità potranno incidere, in taluni casi, sulla valutazione di convenienza per l’adozione o meno del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014.

Infatti, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2021 poteva essere più favorevole adottare il regime di contabilità semplificata vista la possibilità di usufruire di detrazioni IRPEF per figli a carico. Tale vantaggio fiscale era più o meno rilevante in relazione all’ammontare del reddito complessivo e delle detrazioni spettanti.

Si può quindi affermare che per effetto dell’abrogazione delle detrazioni per figli a carico a decorrere dal prossimo 1° marzo 2022, può essere meno vantaggioso in taluni casi, adottare la contabilità semplificata posta l’abrogazione delle detrazioni per figli a carico (ovviamente in assenza di ulteriori deduzioni/detrazioni IRPEF). È di tutta evidenza che tale situazione varierà da caso a caso e si rende necessaria una valutazione specifica.

Al contrario potrà verificarsi che alcuni contribuenti in regime forfetario fino al 2021 non potevano fruire delle detrazioni IRPEF per figli a carico vista l’assenza di altri redditi (es; fondiari, capitale, diversi), ma dal 2022 potranno presentare l’istanza per richiedere l’assegno unico ed universale all’INPS in presenza dei presupposti di legge.

Si ricorda che tale assegno non è soggetto ad imposizione fiscale e quindi non confluirà nel modello redditi relativo ai contribuenti in regime forfetario.

Abrogazione dell'IRAP

Al fine di cui trattasi, è del tutto indifferente la previsione normativa introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale prevede che a decorrere dal 2022 non è dovuta l’IRAP  da parte di imprese individuali e persone fisiche, posto che i contribuenti forfetari non sono tenuti a versare l’IRAP per espressa previsione normativa.

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte diMANOVRA 2022