Il creditore fallimentare che abbia cessato l’attività prima dell’esito infruttuoso della procedura concorsuale può recuperare l’IVA relativa alle operazioni effettuate nei confronti del debitore fallito mediante istanza di rimborso. Lo ha precisato L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 309 del 27 maggio 2022. L’istante può, pertanto, presentare all’Ufficio competente un’apposita istanza di rimborso al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di avere assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di avere fatto concorrere a suo tempo l’IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.
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