Il quesito oggetto dell’Interpello
Con la recente Risposta ad interpello n. 369/E dell’8 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle diverse detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi aventi ad oggetto finestre, serramenti, chiusure oscuranti e schermature precisando quando si rende applicabile la misura agevolativa del superbonus al 110% di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
La fattispecie analizzata riguarda un contribuente in procinto di realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri 2 serramenti si amplierà la superficie totale.
L’Istante intende, inoltre, installare anche 2 nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.
A tal proposito, il contribuente chiede se:
- può fruire del superbonus con riferimento unicamente alle spese di mera sostituzione dei serramenti che non vanno ad alterare in alcun modo geometria e superficie rispetto ai precedenti serramenti;
- la sostituzione delle tapparelle e dei cassonetti per conseguire un risparmio energetico sia autonoma rispetto a quello di sostituzione dei serramenti;
- può beneficiare della maxi detrazione del 110% per le spese relative all’installazione del sistema oscurante anche nel caso di ampliamento della superficie totale degli infissi a seguito della sostituzione degli stessi ovvero nel caso in cui decidesse di non sostituire i serramenti.
In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.
La sostituzione di infissi
Per guidare il contribuente nella sopra individuata operazione l’Amministrazione finanziaria ricapitola innanzitutto le regole in materia di sostituzione di infissi. Tali interventi, come noto, rientrano tra quello c.d. “trainati” nel superbonus di cui al comma 2 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, i quali devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento “trainante” e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo.
Nello specifico, l’intervento “trainato” in questione è quello di “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
Ai fini della detrazione, pertanto, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione, motivo per cui la detrazione, secondo l’Agenzia, “compete soltanto per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione” (cfr. Risposta ad interpello n. 524/E del 30 luglio 2021).
La regola, tuttavia, non è fatta oggetto di stretta interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria stessa la quale afferma che “è possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente” (cfr. Risposte ad interpello n. 369/2022 e n. 780/2021). Detto in altri termini, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale è soltanto il risultato finale.
Ne deriva che sia l’ecobonus che il superbonus competono anche nelle ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, purché la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di infissi che nella situazione finale comportino un aumento della superficie complessiva iniziale “sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Per tali spese è prevista la detrazione al 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
I chiarimenti per le chiusure oscuranti
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio:
- scuri, tapparelle o persiane;
- cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, avvolgibili) la circolare n. 30/E/2020 ha chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria.
Diversamente, costituiscono interventi autonomi per i quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013:
- la sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti,
- e l’installazione delle schermature solari.
Per effetto del richiamo al predetto art. 14, contenuto nel comma 2 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, tali interventi sono comunque ammessi al superbonus, quali interventi “trainati” a condizione che:
- vengano eseguiti congiuntamente agli interventi “trainanti”;
- assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure, ove questo non sia possibile, permettano il conseguimento della classe energetica più alta;
- rispettino le caratteristiche tecniche individuate dal Vademecum “Schermature solari e chiusure oscuranti” pubblicato sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea).
Per quanto sopra, conclude l’Agenzia delle Entrate, se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per ogni unità immobiliare.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis;
- D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 14;
- D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119 e 121;
- Agenzia delle Entrate, circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 30 luglio 2021, n. 524;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 16 novembre 2021, n. 780;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 8 luglio 2022, n. 369.
Superbonus e sostituzione infissi: quali sono le detrazioni spettanti?
di Marco Bomben | 18 Luglio 2022
Con il superbonus è possibile sostituire infissi, porte e finestre accedendo alla maxi agevolazione del 110%. Con la Risposta all’istanza di interpello 8 luglio 2022, n. 369/E, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su alcune tra le casistiche operative più problematiche in materia, chiarendo in particolare che l’intervento “trainato” di sostituzione degli infissi può beneficiare del superbonus anche se i nuovi serramenti hanno una diversa geometria rispetto a quelli preesistenti, a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ante intervento.
Il quesito oggetto dell’Interpello
Con la recente Risposta ad interpello n. 369/E dell’8 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle diverse detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi aventi ad oggetto finestre, serramenti, chiusure oscuranti e schermature precisando quando si rende applicabile la misura agevolativa del superbonus al 110% di cui all’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
La fattispecie analizzata riguarda un contribuente in procinto di realizzare nell’abitazione dove risiede la sostituzione di tutti i serramenti esistenti, per una parte dei quali si tratterà di mera sostituzione, senza alterazione della superficie e della geometria degli attuali serramenti, mentre per altri 2 serramenti si amplierà la superficie totale.
L’Istante intende, inoltre, installare anche 2 nuovi velux al piano sottotetto, attualmente non presenti.
A tal proposito, il contribuente chiede se:
In tale ultimo caso, chiede se è possibile portare in detrazione solo le spese per la sostituzione del sistema oscurante e quale sia il massimale di spesa.
La sostituzione di infissi
Per guidare il contribuente nella sopra individuata operazione l’Amministrazione finanziaria ricapitola innanzitutto le regole in materia di sostituzione di infissi. Tali interventi, come noto, rientrano tra quello c.d. “trainati” nel superbonus di cui al comma 2 dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, i quali devono essere eseguiti insieme ad almeno un intervento “trainante” e nella finestra temporale in cui viene realizzato quest’ultimo.
Nello specifico, l’intervento “trainato” in questione è quello di “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”.
Ai fini della detrazione, pertanto, l’intervento deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione, motivo per cui la detrazione, secondo l’Agenzia, “compete soltanto per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione” (cfr. Risposta ad interpello n. 524/E del 30 luglio 2021).
La regola, tuttavia, non è fatta oggetto di stretta interpretazione da parte dell’Amministrazione finanziaria stessa la quale afferma che “è possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nell’ipotesi di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente” (cfr. Risposte ad interpello n. 369/2022 e n. 780/2021). Detto in altri termini, ciò che rileva ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale è soltanto il risultato finale.
Ne deriva che sia l’ecobonus che il superbonus competono anche nelle ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi, purché la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di infissi che nella situazione finale comportino un aumento della superficie complessiva iniziale “sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Per tali spese è prevista la detrazione al 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
I chiarimenti per le chiusure oscuranti
Il contribuente ha diritto alle detrazioni anche per le spese relative a interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore o strutturalmente accorpate al manufatto, ad esempio:
Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti (tapparelle, persiane, avvolgibili) la circolare n. 30/E/2020 ha chiarito che nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria.
Diversamente, costituiscono interventi autonomi per i quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013:
Per effetto del richiamo al predetto art. 14, contenuto nel comma 2 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, tali interventi sono comunque ammessi al superbonus, quali interventi “trainati” a condizione che:
Per quanto sopra, conclude l’Agenzia delle Entrate, se la sostituzione delle chiusure oscuranti è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per ogni unità immobiliare.
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