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Le cripto attività nel quadro RW

di Silvia Bettiol | 9 Gennaio 2023
Le cripto attività nel quadro RW

L’Agenzia ha da tempo chiarito che le valute virtuali sono oggetto di monitoraggio fiscale. La cosa è stata chiarita in un interpello privato risalente al 2018 rinvenibile nella rete. Si tratta della Risposta all’interpello 956-39/2018 della DRE Lombardia. La prima comunicazione ufficiale si è avuta con le Istruzioni al Modello Redditi 2019 per il 2018. Indicazioni operative ufficiali, ad ogni buon conto, sono state espresse nella Risposta ad interpello 24 gennaio 2021, n. 788. Si tratta, in tutti questi casi, di indicazioni relative alle valute virtuali ma non anche alle altre casistiche di cripto attività quali ad esempio gli NFT o gli utility token. La questione è stata definitivamente regolamentata dal legislatore con l’art. 1, comma 129, Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Il quadro RW delle criptovalute

Per cogliere la portata dell’intervento del legislatore, è il caso di ricordare le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 788/2021.

L’obbligo di monitoraggio per le valute virtuali viene giustificato con un chiarimento già fornito nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1., dove è stato precisato che il medesimo obbligo - compilazione quadro RW - sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti).

Pertanto, prosegue l’Agenzia, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Le criptovalute verrebbero trattate alla stregua di attività estere finanziarie detenute fuori dal circuito degli intermediari.

Che siano attività estere è oltremodo discutibile.

In dottrina si ritiene che il monitoraggio debba essere escluso quanto meno per le valute virtuali di cui sia detenuta in Italia la chiave privata.

L’Agenzia, tuttavia, pur sollecitata sul tema nelle Risposte ad interpello nn. 433 e 437 del 2022, non ci sente.

Le criptovalute sono valute detenute all’estero a prescindere dalla detenzione della chiave privata.

L’unico esonero da RW riconosciuto è quello del caso in cui il gestore sia collocato in Italia.

Nella Risposta n. 788/2021, l’Agenzia precisa che per tutte le valute virtuali detenute dal contribuente, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussiste l’obbligo di monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990 e conseguentemente, il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW secondo le Istruzioni ministeriali allegate al Modello.

La Risposta ad interpello si chiude con le seguenti indicazioni operative in merito alla compilazione del quadro RW:

  • nella colonna 3, relativa al codice individuazione bene, si deve indicare il codice 14 - Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali;
  • la colonna 4 relativa al Codice Paese estero non va compilata;
  • In colonna 8, relativa al valore finale, si deve indicare il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento. Secondo l’Agenzia, il valore deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno.

Da ultimo, in linea con precedenti indicazioni informali, l’Agenzia chiarisce che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio

Il comma 129 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 introduce alcune modifiche al D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

Le più interessanti sono quelle che riguardano l’art. 4 e, quindi, il quadro RW.

Proponiamo di seguito la norma con le modifiche scrivendo in grassetto le parti aggiunte e barrando le parti tolte.

Art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, delle attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’ articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

La compilazione del quadro RW, non solo per le valute virtuali ma per tutte le cripto attività, appare oramai fuori discussione, sia in caso di detenzione diretta, sia in caso di detenzione come titolari effettivi.

Aspetti critici

La novella non è scevra da profili di criticità.

Innanzitutto la norma prevede l’obbligo di monitoraggio fiscale, ma la stessa entra in vigore dal 2023.

Per il pregresso si potrà ragionevolmente invocare l’incertezza normativa.

Il legislatore non si occupa - né avrebbe potuto farlo - di questioni di dettaglio come quelle illustrate in precedenza relative alla compilazione delle varie colonne del modello.

Si tratta di aspetti che dovranno essere demandati alle Istruzioni della dichiarazione dei redditi.

Purtroppo nessuna indicazione viene data nemmeno in relazione ai valori da utilizzare ai fini del monitoraggio.

Invero la questione viene affrontata in linea generale dal Provvedimento 18 dicembre 2013, n. 151663 ma ovviamente, all’epoca, lo stesso non poteva occuparsi di cripto.

Un ulteriore aspetto, peraltro già evidenziato, attiene al fatto che l’Agenzia, in passato, si è sempre occupata di monitoraggio delle criptovalute, ma non anche più in generale delle cripto attività.
Le specifiche tecniche dell’anno scorso, infatti, erano incompatibili con un corretto monitoraggio degli utility token o degli ntf arte.

Riferimenti normativi:

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