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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
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Legge di Bilancio 2023: sanatorie degli accertamenti

di Silvia Amplo, Maurizio Tozzi | 30 Gennaio 2023
Legge di Bilancio 2023: sanatorie degli accertamenti

La nuova Legge di Bilancio prevede un insieme di provvedimenti finalizzati ad agevolare la “pace” tra Fisco e contribuente e, tra questi, ai commi 179 -185, consente di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate prevedendo la riduzione della sanzione a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

Quali debiti sono coinvolti

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, le disposizioni di cui ai commi 179 -185 della Legge di Bilancio 2023 riguardano i debiti del contribuente verso l’Agenzia delle Entrate derivanti:

  1. dagli atti di accertamento con adesione di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997 relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  2. dagli atti di accertamento con adesione di cui agli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/1997 relativi ad avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili entro il 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  3. dagli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento di cui all’art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  4. dagli atti di acquiescenza ad avvisi di accertamento e di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili entro il 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  5. dagli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili entro il 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere della lite tributaria. È un “accordo” tra fisco e contribuente che potrà essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento e sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti alla Corte di Giustizia tributaria.
La procedura riguarda tutte le più importanti imposte, sia dirette che indirette, e potrà essere attivata sia dal contribuente che dall’Ufficio. Con l’accertamento con adesione il contribuente andrà a beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative, che nella disposizione ordinaria attualmente a regime saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo edittale previsto dalla legge.
Con riferimento all’acquiescenza si ricorda che, in base all’art. 15, D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. Tale accettazione è giuridicamente definita acquiescenza e comporta, sempre nella versione a regime della norma, la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:
• rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento;
• rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione;
• paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell’atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Si sottolinea che ai fini dell’applicazione dell’agevolazione gli atti in questione:
• non devono essere stati impugnati e sono ancora impugnabili;
• non devono essere decorsi i termini per la presentazione del ricorso.

In cosa consiste la sanatoria

In via generale, il contribuente che si è visto notificare i predetti atti può sanare la propria situazione con il Fisco con il versamento delle sanzioni ex art. 2, comma 5, e dall’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997 ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge che ordinariamente vengono, come detto in precedenza, versate, invece, in 1/3 del minimo di legge.

Modalità di pagamento di quanto dovuto in agevolazione

La regolarizzazione della posizione fiscale si attua con il versamento:

  • dell’imposta;
  • degli interessi dovuti;
  • della sanzione ridotta a 1/18 del minimo edittale irrogabile;

a scelta, secondo le seguenti modalità:

  • versamento in unica soluzione;
  • versamento dilazionato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Viene tuttavia esclusa la compensazione prevista dall’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Ipotesi escluse dalla definizione

Secondo quanto disposto dal comma 183, sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 (conv. L. n. 227/1990), che ha consentito ai contribuenti che detenevano illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Riferimenti normativi:

  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 179-185;
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2, 3, 5-ter.

Sullo stesso argomento:Accertamento con adesione

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