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Bonus energetici non imponibili ma i cui costi possono essere dedotti dal reddito

di Devis Nucibella | 8 Febbraio 2023
Bonus energetici non imponibili ma i cui costi possono essere dedotti dal reddito

Anche la Legge di Bilancio 2023 con la proroga dei bonus energetici al primo trimestre 2023 ha specificato che tali crediti non sono imponibili né ai fini IRPEF/IRES e neppure ai fini IRAP. I corrispondenti costi correlati si possono però ritenere deducibili anche se legati ad un contributo detassato.

Premessa

Come noto, il Governo, nell’ambito di una serie di recenti Decreti susseguitisi nel tempo (D.L. n. 4/2022, c.d. “Sostegni-ter”; D.L. n. 17/2022, c.d. Decreto “Energia”; D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto “Ucraina”; D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto “Aiuti”; D.L. n. 115/2022, c.d. Decreto “Aiuti-bis”; D.L. n. 144/2022, c.d. Decreto “Aiuti-ter”; D.L. n. 176/2022, c.d. Decreto “Aiuti-quater”), ha introdotto e prorogato dei crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale per tutto il 2022.

Da ultimo la Legge n. 197/2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) ha esteso ed aumentato il riconoscimento dei crediti d’imposta anche per le spese sostenute nel 1° trimestre 2023.

Brevemente i crediti succedutesi nel tempo possono essere così riepilogati.

Imprese beneficiarie

Base di calcolo: spesa per l’acquisto di quanto consumato per

Periodo di riferimento

Credito spettante

Non gasivore

Acquisto gas

1° trimestre 2023

45%

Gasivore

Non energivore

Componente energetica

35%

Energivore

45%

Non gasivore

Acquisto gas

4° trimestre 2022

40%

Gasivore

Non energivore

Componente energetica

30%

Energivore

40%

Non gasivore

Acquisto gas

3° trimestre 2022

25%

Gasivore

Non energivore

Componente energetica

15%

Energivore

25%

Non gasivore

Acquisto gas

2° trimestre 2022

25%

Gasivore

Non energivore

Componente energetica

15%

Energivore

25%

Non gasivore

Acquisto gas

1° trimestre 2022

10%

Gasivore

Non energivore

Componente energetica

20%

Energivore

Aspetti fiscali del credito

Dal punto di visto fiscale i crediti d’imposta sono soggetti alla seguente disciplina:

  • Utilizzo: sono utilizzabili solo in compensazione nel mod. F24 entro il 31 dicembre 2023 (avendo natura “agevolativa”, anche in presenza di crediti superiori a 5.000 euro non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, né del visto di conformità; non trova applicazione la causa ostativa per ruoli erariali non pagati superiori a 1.500 euro);
  • Limiti: non sono soggetti ai limiti:
    • di compensazione orizzontale di 2 mil. euro (art. 34, Legge n. 388/2000),
    • di utilizzo dei crediti da indicare nel quadro RU di 250.000 euro (art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007);
  • Cumulabilità: sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo (considerata anche la detassazione) non comporti il superamento del costo sostenuto;
  • Cedibilità: i crediti d’imposta possono essere ceduti a terzi solo per intero;
  • Detassazione: non sono imponibili ai fini dei redditi/IRAP (né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali).

Detassazione

Per quanto riguarda l’ultimo punto sopraesposto il comma 7, art. 1, della Legge di Bilancio 2023 stabilisce, analogamente ai precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022,

“I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

In sostanza, i crediti d’imposta attribuiti alle imprese per compensare la crescita dei costi delle fonti energetiche non sono imponibili né ai fini IRPEF/IRES e neppure ai fini IRAP.

Si tratta dunque di contributi in conto esercizio da iscrivere come proventi del conto economico per competenza, con successiva variazione in diminuzione in dichiarazione.

Per le imprese in contabilità ordinaria è necessario operare una variazione in diminuzione ai fini reddituali e IRAP affinché il contributo non sia tassato.

Per le imprese in contabilità semplificata, per i professionisti e per i contribuenti forfetari (e minimi), ancorché non tassabili, è in genere comunque richiesta evidenza del contributo nel quadro RG, RE ed LM.

In caso di cessione del credito, la società cedente dovrà rilevare a conto economico (come onere o provento) la differenza (negativa o positiva) tra:

  • il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e;
  • il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione.

Stante la somiglianza del credito tributario ai titoli di debito, la classificazione dell’onere o del provento realizzato dalla cessione del credito in parola dovrà essere rilevata nella sezione finanziaria (e non nella sezione operativa) del conto economico.

In particolare, la società che cede a terzi il credito tributario (in tutto o in parte) rileva:

  • nei proventi finanziari - voce C16d) Proventi diversi dai precedenti - l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  • negli oneri finanziari - voce C17) Interessi e altri oneri finanziari - l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

Deducibilità dei costi

Per quanto riguarda la deducibilità dei costi correlati al credito la norma non prevede alcuna specifica preclusione.

Inoltre, sempre il comma 7, art. 1, della Legge di Bilancio 2023 stabilisce che, analogamente ai precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022:

“non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”

Alla luce di quanto disposto dal legislatore possiamo sostenere l’integrale deducibilità delle spese pur in presenza di contributi detassati.

Per quanto riguarda la “documentazione certificativa” del credito e quindi anche dei costi deducibili questa corrisponde a fatture di acquisto ricevute in relazione alle spese per l’energia elettrica consumata ovvero, in caso di autoproduzione e autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Calore-energia

Questo documento fa parte diMANOVRA 2023