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Decreto “bollette”: si allargano le maglie della tregua fiscale

di Maurizio Tozzi, Arianna Semeraro | 6 Aprile 2023
Decreto “bollette”: si allargano le maglie della tregua fiscale

La definizione delle pendenze tributarie introdotta con la Legge di Bilancio 2023 è oggetto di una rivisitazione per mano del c.d. Decreto “bollette” introdotto il 31 marzo. Il capo III del D.L. n. 34/2023 riporta misure in materia fiscale che posticipano i termini per aderire alle varie definizioni e/o pagare gli importi o la prima rata ampliando così anche le casistiche definibili.

Definizione agevolata degli accertamenti

La Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in adesione ovvero in acquiescenza gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. In entrambi i casi si prevede una riduzione delle sanzioni applicabili (un diciottesimo in luogo di un terzo) e la possibilità di effettuare il pagamento delle somme dovute ratealmente, in un massimo di 20 rate trimestrali, con esclusione della compensazione con crediti tributari.

Il nuovo D.L. n. 34/2023 amplia la categoria degli atti che, in ordine di tempo, sono definibili prevedendo la possibilità di definire gli accertamenti, gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di recupero del credito d’imposta divenuti definitivi dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023.

Il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire entro il 30 aprile 2023. Chiaramente la disposizione in commento amplia le tempistiche esclusivamente ai fini della definizione in parola, non potendo adire la corte di giustizia tributaria oltre la scadenza dell’ordinario termine previsto per la proposizione del ricorso.

È stata specularmente introdotta, per le acquiescenze ordinariamente perfezionate tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023 (con pagamento della prima rata), una rimodulazione del piano rateale, consentendo la riduzione delle sanzioni a 1/18 (e non nella consueta misura di 1/3).

Bisogna a tal fine presentare istanza entro il termine di scadenza della prima rata successiva. Non c’è alcun rimborso di quanto pagato a titolo di sanzione e non sono rideterminabili le sanzioni già pagate.

Conciliazione giudiziale

Il comma 2 dell’art. 17 del Decreto “bollette” amplia altresì la categoria delle liti che possono essere oggetto della conciliazione giudiziale agevolata introdotta dai commi 206-212 della Legge di Bilancio. Trattasi di una modalità, alternativa alla definizione delle liti pendenti, utile a chiudere le controversie pendenti, mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza, fruendo della riduzione potenziata delle sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale e della possibilità di dilazionare il pagamento del dovuto in venti rate trimestrali.

L’ambito di applicazione di tale istituto è stato, dalla Legge di Bilancio, circoscritto alle liti pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e non anche a quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione aventi a oggetto esclusivamente atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni, e non anche quelle inerenti atti meramente riscossivi, come le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione.

Il Decreto “bollette” interviene rendendo soggette alla conciliazione giudiziale agevolata altresì le liti pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi agli organi di giudizio di merito sia di primo che di secondo grado.

Proroga del termine per regolarizzare gli omessi pagamenti

La tregua fiscale messa in atto con la Legge di Bilancio 2023 ha portato con sé anche la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di una rata successiva alla prima e derivante dal perfezionamento di strumenti deflattivi del contenzioso quali:

  • accertamento con adesione;
  • acquiescenza;
  • reclamo/mediazione
  • conciliazione giudiziale.

Le somme dovute a seguito di istituti deflativi del contenzioso possono essere sempre dilazionate, senza dover prestare alcuna garanzia, a prescindere dall’entità degli importi da corrispondere. Gli inadempimenti nei versamenti delle rate sono disciplinati dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Nella maggioranza delle ipotesi (accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione) la definizione della posizione coincide con il pagamento di tutte le somme o della prima rata. Invece, se si tratta di conciliazione giudiziale il perfezionamento è anticipato al momento di sottoscrizione dell’accordo o di formazione del processo verbale di conciliazione.

In ragione di ciò, solo nel caso della conciliazione giudiziale le inadempienze sul pagamento della prima rata/totalità delle somme (incluso il radicale omesso pagamento) danno luogo a sanzioni. Nelle altre fattispecie, salvo il caso in cui l’inadempienza rimanga nei limiti dettati dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, l’effetto consiste nel mancato perfezionamento della definizione

Con l’introdotto art. 1, commi 219-221 della Legge di Bilancio 2023 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovuta a seguito dei menzionati istituti deflativi.

Pertanto, sino al 31 marzo 2023 erano regolarizzabili le rate scadute a far data dal 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione è comunque subordinata al versamento dell’imposta dovuta e si perfeziona, alternativamente, mediante corresponsione:

  • dell’intero importo entro il 31 marzo 2023,
  • di un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima entro il 31 marzo 2023.

Tuttavia, con il D.L. n. 34/2023 è stato precisato che la regolarizzazione è inibita se al 1° gennaio 2023 è già stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.

Pertanto, se tale atto viene notificato dal 2 gennaio 2023 in poi, non osta alla regolarizzazione, il cui termine di pagamento (di tutte le somme o della prima rata) rimane fissato al 31 marzo 2023.

L’annotata novità introdotta con l’art. 18 del Decreto “bollette” supera i chiarimenti della circolare n. 2/E/2023 secondo cui:

Si precisa che per accedere alla definizione di cui trattasi la cartella di pagamento o l’atto di definizione non devono essere stati notificati prima del versamento integrale delle somme dovute a seguito della predetta definizione o del pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, posto che, per tale condizione, la disposizione non fa esplicito riferimento alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Pertanto, sulla scorta di tale interpretazione e prima della proroga introdotta dal Decreto “bollette”, erano regolarizzabili esclusivamente le rate omesse per le quali sino alla data del pagamento - da effettuarsi entro il 31 marzo 2023 - non fosse stata notificata la cartella di pagamento. Con tale modifica, invece, il contribuente potrà regolarizzare il pagamento ancorché sia staro raggiunto dalla notifica della relativa cartella di pagamento dal 2 gennaio 2023, pagando le somme o la prima rata entro il 31 marzo (termine non prorogato).

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Accertamento con adesione

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