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Detrazione canoni di locazione giovani inquilini: l’Agenzia chiarisce l’inserimento nel 730/2023

di Marco Bomben | 28 Giugno 2023
Detrazione canoni di locazione giovani inquilini: l’Agenzia chiarisce l’inserimento nel 730/2023

Fa il suo ingresso nel modello 730/2023 la detrazione riservata per i canoni di locazione pagati dai giovani inquilini, così come modificata dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Con la consueta circolare “omnibus” n. 15/E/2023 l’Agenzia interviene a chiarire i principali elementi di novità della misura ossia: il nuovo requisito anagrafico, aumentato dai 30 ai 31 anni non compiuti, l’allargamento della detrazione anche al caso in cui il contratto riguardi una solo porzione dell’unità immobiliare, nonché l’allungamento dell’orizzonte temporale agevolato dai primi 3 ai primi 4 anni del contratto di locazione.

La detrazione per i canoni pagati dai giovani inquilini

La detrazione riservata per i canoni di locazione pagati dai giovani inquilini per la propria abitazione principale è disciplinata dall’art. 16, comma 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 a decorre dal 1° gennaio 2022, ai giovani di età compresa tra i 20 e 31 anni non compiuti, che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, per l’unità immobiliare, o per una porzione di essa, da destinare a propria residenza, spetta una detrazione per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino a un massimo di euro 2.000 e non può essere inferiore a euro 991,60.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

Principali elementi di novità agevolazione - schema di sintesi

 

Fino al 2021

Dal 1° gennaio 2022

Beneficiari

Giovani inquilini di età compresa tra i 20 ed i 30 anni

Giovani inquilini di età compresa tra i 20 ed i 31 anni

Periodo agevolato

Primi 3 anni dalla stipula del contratto

Primi 4 anni dalla stipula del contratto

Requisiti immobile agevolato

L’immobile oggetto di agevolazione deve essere adibito ad “abitazione principale” del locatario

L’immobile oggetto di agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario; l’unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

Misura della detrazione

€ 991,60 a forfait

20% del canone di locazione con:

  • Max di detrazione pari a € 2.000
  • Min di detrazione pari a € 991,60

Come precisato con la circolare in commento, la detrazione compete per i primi quattro anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (cfr. anche circolare n. 9/E del 2022, par. 5).

Quanto alla decorrenza delle novità apportate con la Legge di Bilancio 2022 il Fisco puntualizza che la detrazione in esame trova applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2021 e relativi sia all’intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle annualità residue.

Ciò dovrebbe permette di estendere di un anno la durata della detrazione, ai contratti di locazione stipulati:
• nel 2020 i quali, con la precedente versione agevolativa, avrebbero visto esaurirsi la “terza” annualità agevolata nel periodo d’imposta 2022 e che, a seguito dei chiarimenti, potranno invece essere agevolati anche nel 2023 (modello 730/2024);
• nel 2019 che, per analoghe considerazioni, potranno essere indicati nel modello 730/2023 con riferimento alla quarta ed ultima annualità agevolabile.

L’Agenzia si sofferma anche sulla documentazione da controllare e conservare ai fini della detrazione, ossia:

  • contratto di locazione registrato;
  • autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è stato adibito a propria residenza e che lo stesso è diverso da quello adibito ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato.

Le modalità di compilazione del modello 730/2023

Recependo le modifiche normative le istruzioni al modello 730/2023 prevedono che la detrazione per canoni di locazione ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, compete in misura pari al:

  • 991,60 euro (importo minimo detraibile);
  • ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Ai fini della compilazione del modello 730, pertanto, la detrazione dovrà essere indicata tenendo conto che ora spetta per il totale più alto individuato:

  • tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della norma) e
  • il 20% dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro.

Mario Rossi, under 31, con un reddito complessivo pari a € 15.350 (< € 15.493,71) che dal 1° gennaio 2022 ha stipulato un contratto di locazione con un canone annuo pari a € 15.000. Il contribuente ha diritto in sede di presentazione del modello 730/2023 ad una detrazione IRPEF di 2.000 euro (il 20% di 15.000 è pari a 3.000 euro e va ricondotto al tetto max), per 4 anni (2022 - 2023 - 2024 - 2025).

Riprendendo i dati dell’esempio precedente ma variando soltanto l’importo del canone annuo, considerato ora pari a 4.000 in luogo dei precedenti 15.000, la detrazione spettante sarebbe stata pari a 991,60 euro (il 20% di 4.000 è infatti pari a 800 euro ossia inferiore alla soglia minima).

In dichiarazione dei redditi, tali importi devono in ogni caso essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.

Inoltre, il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Ad esempio, se il giovane compie trentuno anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data (es. il 5 aprile 2022), lo stesso ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora invece stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà fruire della detrazione in questione (circolare 1° aprile 2022, n. 9/E, par. 5).

Nel modello 730, la detrazione andrà indicata nel quadro E, rigo E71, con il codice “4”.

Un giovane coinquilino con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro nel corso del 2022 stipula un contratto di locazione con un canone annuo pari a € 7.000. Supponendo che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per soli 215 giorni nel corso del 2022 lo stesso avrà diritto ad una detrazione IRPEF pari a:

Detrazione IRPEF teorica

20% * 7.000 = € 1.400 (ok perché > di 992 e < 2.000)

Ragguaglio ad anno

1.400 x 231 / 365 = € 824,66 (arrotondato 825) 

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Modello 730

Questo documento fa parte diDichiarazione 730/2023