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Flat tax incrementale, circolare in bozza e suggerimenti entro il 15 giugno 2023

di Sandra Pennacini | 9 Giugno 2023
Flat tax incrementale, circolare in bozza e suggerimenti entro il 15 giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate ha scelto la strada della consultazione pubblica per fornire i primi chiarimenti in ordine alla c.d. “flat tax incrementale”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 55 a 57. È stata infatti resa disponibile in bozza la prima circolare sull’argomento, con possibilità di inoltrare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione entro il 15 giugno 2023.

Premessa

Con la Manovra 2023 è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura del tutto innovativa, denominata “flat tax incrementale”, destinata alle ditte individuali e ai professionisti che svolgono attività in forma individuale.

Tali soggetti potranno godere, solo per l’anno di imposta 2023, di una tassazione agevolata ad aliquota fissa 15% sulla una base imponibile calcolata come differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, determinato nel 2023, e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata tale base imponibile di un importo pari al 5% dell’ammontare del reddito di importo più elevato conseguito nel medesimo lasso temporale (dal 2020 al 2022).

Dell’argomento ci siamo già occupati in precedenza, e a tal proposito si rimanda a “La flat tax incrementale anno 2023”.

Dalla lettura della bozza della circolare qui in commento emergono i primi chiarimenti di carattere operativo, fermo restando il fatto che ulteriori novità potranno intervenire in seguito, laddove dovessero pervenire osservazioni o implementazioni ritenuti condivisibili da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli eventuali contributi devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica: dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it, e strutturati seguendo un preciso schema: tematica, paragrafo della circolare cui si fa riferimento, osservazione posta, contributo e finalità.

Ambito soggettivo di applicazione

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della flat tax incrementale non vi sono sorprese da segnalare.

Potranno avvalersi (in via facoltativa) della neo introdotta disposizione:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa (art. 55 TUIR) a prescindere dal regime contabile adottato,
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Restano esclusi i contribuenti in regime forfetario, così come i redditi da partecipazione.

Partecipazioni detenute nell’ambito dell’attività di impresa

Un primo importante chiarimento riguarda la rilevanza di una partecipazione (in società di persone o di capitali) detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività di impresa, e in quanto tale indicata tra le attività nell’inventario; se non presente l’inventario rileva l’annotazione nel registro degli acquisti.

Se la partecipazione è detenuta nell’ambito dell’attività d’impresa la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore, e come tali, assumono rilievo ai fini della flat tax incrementale.

La sussistenza di reddito di impresa o di lavoro autonomo e, contestualmente, di redditi di partecipazione, non rappresenta causa ostativa alla flat tax incrementale.
Il beneficio, tuttavia, potrà essere fatto valere (ovviamente) solo con riferimento all’incremento del reddito relativo all’attività di impresa o di lavoro autonomo.

L’impresa familiare

Ulteriore interessante chiarimento riguarda il caso dell’impresa condotta sotto forma di impresa familiare o azienda coniugale.

In questo caso:

  • l’incremento di reddito dovrà essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023 (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente;
  • verificata la spettanza del beneficio questa potrà essere applicata esclusivamente con riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.

Nulla viene detto sul come comportarsi laddove l’impresa familiare sia stata costituita, o sia cessata, nel triennio.
Tuttavia si ritiene ragionevole che anche in tal caso debba essere considerato il reddito complessivo dell’impresa, indipendentemente dall’ingresso o dalla fuoriuscita di collaboratori familiari.

Il caso del cambio di regime contabile e la partita IVA aperta nel corso del triennio 2020-2022

Per concludere questa prima disamina, si evidenzia che l’Agenzia apre, in maniera del tutto condivisibile, alla possibilità di usufruire del beneficio sia nel caso in cui non sia presente l’intero triennio precedente cui fare riferimento, sia nel caso in cui, nel medesimo ambito temporale, siano intervenute variazioni nel regime contabile adottato.

La flat tax incrementale non sarà accessibile a coloro i quali hanno aperto partita IVA nel 2023, mancando del tutto un riferimento storico, e tuttavia sarà accessibile a coloro i quali dispongono di almeno un’annualità di riferimento nel triennio precedente.

È necessario aver svolto l’attività per almeno un’intera annualità e il confronto reddituale dovrà essere effettuato ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno e confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio.

In sintesi, è necessario che almeno un’annualità nel triennio 2020-2022 sia “piena”, mentre il periodo di inizio attività dovrà essere considerato ragguagliando il risultato di esercizio conseguito ai giorni di apertura dell’attività stessa.

Nell’effettuare la valutazione degli incrementi patrimoniali le eventuali perdite non potranno essere considerate “in negativo”, e rileveranno quale “reddito zero”.

Per concludere si evidenzia che se nel triennio precedente il reddito è stato determinato, per una o più annualità, in base al regime forfetario, ciò non osta alla possibilità di accedere alla flat tax incrementale.

In sintesi, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

Quanto alle perdite viene precisato che “per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse”.

Per quanto riguarda il quadro LM, non viene precisato a quel rigo occorrerà fare riferimento, e sotto questo aspetto un’integrazione delle indicazioni fin qui fornite è essenziale, poiché il reddito in regime forfettario è anche influenzato dai contributi previdenziali dedotti direttamente in sede di quadro LM, cosa che non accade nel caso di determinazione del reddito in regime ordinario.

Pertanto, è auspicabile che venga precisato che il reddito da considerare è quello al netto delle perdite precedenti, ma comunque al lordo della contribuzione dedotta direttamente in sede di determinazione del reddito tassabile in regime forfetario.

Riferimenti normativi:

Sullo stesso argomento:Flat tax

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