Comunicato stampa MEF del 14 giugno
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli Redditi 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 mediante il Comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023.
La proroga:
- dall’originaria scadenza del 30 giugno 2023 è stata traslata al 20 luglio 2023 senza che vi sia la maggiorazione dello 0,40%;
- solamente per quanto riguarda i contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Differenziandosi dalle consuetudini degli anni precedenti è stato precisato che non viene modificata la scadenza del 31 luglio per l’effettuazione dei versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
I tributi prorogati
La proroga al 20 luglio riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” che sono riferiti a:
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfetario ex Legge n. 190/2014;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex art. 27, comma 1 , del D.L. n. 98/2011;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Soggetti interessati
I soggetti interessati alla proroga sono coloro che rientrano nelle seguenti casistiche:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pari a 5.164.569,00 euro.
Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1 , del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione attività nel periodo d’imposta).
Al contrario, non possono rientrare nella proroga in esame:
- le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 e seguenti del TUIR.
Soggetti con termini di versamento diversi al 30 giugno
Non possono, in ogni caso, rientrare nel perimetro della citata proroga i soggetti IRES tenuti al versamento delle imposte, nei termini ordinari, in data successiva al 30 giugno 2023.
Ad esempio sono escluse da questa previsione tutte quelle società aventi un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare oppure quei soggetti “solari” che si trovano ad approvare il bilancio, riferito all’esercizio 2022, dopo il 31 maggio 2023.
Infatti, in quest’ultimo caso una società che approva il bilancio in data 19 giugno 2023 godrà già della possibilità di versare il saldo delle imposte 2022 e del primo acconto 2023:
• il 31 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
• oppure il 30 agosto 2023 (30° giorno successivo al 31 luglio 2023), con la maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateazione dei versamenti
Nel caso in cui un contribuente volesse optare per la rateizzazione degli importi dovuti come saldo o come acconto di imposte e contributi deve considerare che il termine di versamento della prima rata è riferito alla nuova scadenza prorogata al 20 luglio senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Però, per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, non muta il termine originariamente previsto dalla normativa e riferito al:
- giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che beneficia della proroga e che provvede e a versare la prima rata entro il 20 luglio 2023:
• se è titolare di partita IVA, dovrà versare la seconda rata entro il 21 agosto 2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16 agosto 2023, e del fatto che il 20 agosto cade di domenica);
• se non è titolare di partita IVA, dovrà versare la seconda rata entro il 31 luglio 2023.
Diritto camerale
Il diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, come per gli anni precedenti, anche tale versamento potrà beneficiare della proroga senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Versamento saldo IVA
Considerato il dato testuale del Comunicato stampa la proroga dovrebbe fare riferimento anche al versamento del saldo IVA relativo al 2022.
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo all’originaria scadenza.
Versamento contributi INPS
Considerando che i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, se sono rispettate le condizioni anzidette, anche questi versamenti potranno beneficiare della proroga al 20 luglio senza alcuna maggiorazione.
Riferimenti normativi:
Proroga al 20 luglio per il versamento delle imposte
di Marco Baldin | 20 Giugno 2023
Con il Comunicato stampa 98 del 14 giugno 2023 il MEF ha annunciato la proroga per il versamento delle imposte al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. Rimane fermo al 31 luglio il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%. Il presente contributo vuole fornire una sintesi in merito ai principali aspetti soggettivi e oggettivi connessi a questa proroga.
Comunicato stampa MEF del 14 giugno
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli Redditi 2023, IRAP 2023 e IVA 2023 mediante il Comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023.
La proroga:
Differenziandosi dalle consuetudini degli anni precedenti è stato precisato che non viene modificata la scadenza del 31 luglio per l’effettuazione dei versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
I tributi prorogati
La proroga al 20 luglio riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” che sono riferiti a:
Soggetti interessati
I soggetti interessati alla proroga sono coloro che rientrano nelle seguenti casistiche:
Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
Al contrario, non possono rientrare nella proroga in esame:
Soggetti con termini di versamento diversi al 30 giugno
Non possono, in ogni caso, rientrare nel perimetro della citata proroga i soggetti IRES tenuti al versamento delle imposte, nei termini ordinari, in data successiva al 30 giugno 2023.
Ad esempio sono escluse da questa previsione tutte quelle società aventi un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare oppure quei soggetti “solari” che si trovano ad approvare il bilancio, riferito all’esercizio 2022, dopo il 31 maggio 2023.
Infatti, in quest’ultimo caso una società che approva il bilancio in data 19 giugno 2023 godrà già della possibilità di versare il saldo delle imposte 2022 e del primo acconto 2023:
• il 31 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
• oppure il 30 agosto 2023 (30° giorno successivo al 31 luglio 2023), con la maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateazione dei versamenti
Nel caso in cui un contribuente volesse optare per la rateizzazione degli importi dovuti come saldo o come acconto di imposte e contributi deve considerare che il termine di versamento della prima rata è riferito alla nuova scadenza prorogata al 20 luglio senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Però, per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, non muta il termine originariamente previsto dalla normativa e riferito al:
Pertanto, un contribuente che beneficia della proroga e che provvede e a versare la prima rata entro il 20 luglio 2023:
• se è titolare di partita IVA, dovrà versare la seconda rata entro il 21 agosto 2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16 agosto 2023, e del fatto che il 20 agosto cade di domenica);
• se non è titolare di partita IVA, dovrà versare la seconda rata entro il 31 luglio 2023.
Diritto camerale
Il diritto annuale per l’iscrizione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, come per gli anni precedenti, anche tale versamento potrà beneficiare della proroga senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Versamento saldo IVA
Considerato il dato testuale del Comunicato stampa la proroga dovrebbe fare riferimento anche al versamento del saldo IVA relativo al 2022.
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023, potrà essere effettuato entro il 20 luglio 2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo all’originaria scadenza.
Versamento contributi INPS
Considerando che i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, se sono rispettate le condizioni anzidette, anche questi versamenti potranno beneficiare della proroga al 20 luglio senza alcuna maggiorazione.
Riferimenti normativi:
Sullo stesso argomento:Liquidazioni e versamenti
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